27/6/2022 posted by Avv. Beatrice Armeli
La giurisprudenza ha già chiarito cheanche nell’accordo quadro rimane comunque ferma la necessità che le prestazioni da svolgersi siano chiaramente identificate, potendo restare indefinite le sole quantità che saranno effettivamente richieste dalla stazione appaltante, al fine di garantire il rispetto dei principi di concorrenza. Dunque, tra accordo quadro e contratto esecutivo deve esservi necessariamente identità di oggetto, con prestazioni e remunerazione delle stesse già prefissate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2021, n. 5785). E ciò, chiaramente, vale anche nei settori speciali, con riguardo ai quali, l’art. 54, comma 6, del Codice prevede espressamente che “[l]’ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza”. Inoltre, anche in caso di ricorso allo strumento dell’accordo quadro,l’aggiudicazione deve avvenire nel rispetto della disciplina sulla progettazione. In particolare, “la predisposizione della progettazione è necessaria per individuare esattamente la categoria e le classi dei lavori che devono essere affidati e, conseguentemente, per fissare correttamente i corrispondenti requisiti di partecipazione, evitando di restringere ingiustificatamente il numero dei possibili partecipanti” (v. Delibera ANAC 23 maggio 2018, n. 483). E ancora, “alla luce della definizione di accordo quadro [...] il ricorso a tale strumento pare presupporre che siano stabilite tutte le condizioni dell’affidamento e, dunque, anche quelle concernenti le modalità con cui dovranno svolgersi le prestazioni o le opere che saranno aggiudicate” (con riguardo ad un caso in cui è stato ritenuto che la stazione appaltante avrebbe dovuto disporre la progettazione esecutiva da mettere a disposizione degli operatori economici già in sede di procedura di gara: Delibera ANAC 30 marzo 2022, n. 162; v. anche Delibera ANAC 5 Aprile 2022, n. 184). Fermo restando l’obbligo della predisposizione di un’adeguata progettazione, per l’individuazione del grado progettuale richiesto, con peculiare riguardo ai lavori di manutenzione di cui all’art. 23, comma 3-bisdel Codice, deve essere richiamato il disposto dell’art. 1, comma 6, d.l. 32/2019 (c.d. Sblocca-cantieri), secondo cui “[p]er gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”. Alla luce di quanto sopra, con riguardo a uncontratto quadro per lavori di assistenza edile, nella propria nota di definizione del procedimento istruttorio ex art. 21 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 16 giugno scorso, l’ANAC ha rilevato come, nella documentazione di gara venissero richiamati, sia pure genericamente e in assenza di adeguata progettazione, interventi che avrebbero dovuto riguardare sia strutture (presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino), sia talune nuove costruzioni, per le quali nemmeno si sarebbe peraltro potuta invocare la semplificazione progettuale sopra richiamata. Evidenzia dunque l’Autorità che gli interventi in esame avrebbero richiesto quanto meno l’elaborazione del progetto definitivo -non dimostrato nel caso in esame- costituito da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria. Invece, per le manutenzioni straordinarie, riguardanti il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, come pure per le eventuali nuove opere, sarebbe risultata necessaria l’avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo, anch’esso non rinvenibile nella documentazione in atti. Pertanto, la documentazione, nella specie, non è stata ritenuta idonea a soddisfare gli obblighi di progettazione richiesti. Orbene,la mancanza di atti progettuali, tesi a stimare specificamente gli interventi richiesti sotto il profilo tipologico e dimensionale con la quantificazione degli importi, determina un profilo di indeterminatezza delle prestazioni, con conseguente possibile approssimazione della fase di elaborazione del prezzo offerto dai concorrenti, impedendo la formulazione di prezzi connotati da effettiva serietà e congruità, e correlata compromissione della regolarità dello svolgimento della procedura, nella specie, aggiudicata con il criterio del minor prezzo. Da qui, pertanto, la rilevata non corretta applicazione delle disposizioni normative progettuali in tema di appalti di manutenzione (v. Fasc. ANAC n. 1256/2022). Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autrice, il sito e la data di pubblicazione.