26/4/2021 posted by Avv. Beatrice Armeli
Premessa. Non vanno confusi i requisiti di qualificazione con la quota di partecipazione al raggruppamento e soprattutto con la quota di esecuzione della prestazione posta in gara e da affidare. Infatti, come anche specificato in giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2016, n. 3666): In particolare, in caso di appalto di servizi, sussiste l’obbligo per ciascun raggruppato di indicare le parti del servizio facenti capo allo stesso, mentre non vige l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione: resta invece fermo che ciascun operatore deve essere qualificato per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara (Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2014, n. 27; Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 491). Osservazioni. Attualmente, dunque, in caso di appalto di servizi, sussiste solo l’obbligo per le imprese raggruppate di indicare le parti del servizio facenti capo a ciascuna di esse (art. 48, comma 4, del Codice). Ciò infatti cui occorre aver riguardo è se ciascun componente abbia o meno i requisiti necessari per eseguire le parti del contratto che ha dichiarato di assumere (Cons. Stato, sez. III, 9 gennaio 2017, n. 31). L’entità delle quote di partecipazione al raggruppamento rientra invece nella piena disponibilità degli associati (Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2018, n. 3993), consentendosi agli operatori economici di suddividere nel modo loro più congeniale quote e modalità di partecipazione al raggruppamento. L’assenza di un obbligo di dichiarazione delle quote di partecipazione al RTI pare confermata anche alla luce del Bando-tipo n. 3 (relativo ai servizi di architettura e ingegneria), laddove, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, si richiede che il concorrente fornisca solo i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante) -non la quota di partecipazione-, oltre alla dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio -o la percentuale in caso di servizi indivisibili- che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti (cfr. pag. 38 e pag. 45). La Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 1 (relativo ai servizi in generale -a cui occorre rifarsi per quanto non previsto dal Bando-tipo n. 3-) precisa comunque che nulla impedisce alle stazioni appaltanti di prescrivere una corrispondenza tra partecipazione al RTI ed esecuzione, ciò in forza del generico disposto di cui all’art. 83, comma 8, dell’attuale Codice, secondo cui “per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti”. Anche tale precisazione serve a confermare che, in assenza di alcuna prescrizione contenuta nel disciplinare, non è obbligatorio indicare le quote di partecipazione al RTI. Conclusioni sull’operatività del soccorso istruttorio. In ogni caso, quand’anche il disciplinare richiedesse di esplicitare le quote di partecipazione al raggruppamento, l’omessa indicazione potrà essere sanata con soccorso istruttorio. Ha ritenuto sanabile mediante soccorso istruttorio il difetto di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione in un raggruppamento temporaneo di progettisti: Cons. St., sez. V, 16 maggio 2017, n. 2321. In sostanza, con riguardo alle quote di partecipazione al RTI, poiché l’entità delle stesse rientra nella piena disponibilità degli associati, ed è quindi consentito agli operatori economici di suddividere nel modo loro più congeniale quote e modalità di partecipazione al raggruppamento, l’omessa indicazione potrà essere sanata con soccorso istruttorio. Con riguardo invece alle quote di esecuzione dei servizi, si registrano oscillazioni giurisprudenziali in tema di estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio. Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autrice, il sito e la data di pubblicazione.