12/9/2022 posted by Avv. Beatrice Armeli
La normativa.Come noto, l’art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016, così come da ultimo modificato, stabilisce che “[s]ul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. [...] L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione”. Le indicazioni dell’ANAC.Con la Delibera del 13 luglio 2022, n. 325, l’Autorità ha fornito puntuali indicazioni in merito all’interpretazione della suddetta previsione, a seguito delle modifiche introdotte con la legislazione d’urgenza, visti, in particolare, i dubbi interpretativi recentemente emersi e le incertezze in merito alla possibilità di escluderne l’applicazione ad alcune particolari ipotesi di affidamento di servizi e forniture, per la cui esecuzione non sia richiesto uno sforzo organizzativo tale da giustificare un’anticipazione del prezzo dovuto. Anzitutto si ricorda che: La norma, oraestesa anche agli affidamenti di servizi e forniture, non prevede alcuna limitazione in ordine alla natura delle prestazioni. Inoltre, la stessa non effettua alcun riferimento alla finalità dell’anticipazione, né richiede, alle stazioni appaltanti, alcuna valutazione in ordine alla sussistenza, in concreto, del bisogno di liquidità immediata per avviare la prestazione. Può ritenersi, quindi, che tale esigenza sia stata valutata ex ante dal legislatore come sussistente e meritevole di tutela in ogni caso e in relazione a tutte le tipologie di contratto. Non è pertanto consentito alla stazione appaltante escludere l’anticipazione di cui per talune tipologie di appalto sulla base di interpretazioni che non trovano riscontro nel dato normativo di riferimento. Da ciò deriva che il relativo importo deve essere già contemplato nel quadro economico dell’intervento. Al fine di attenuare le difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19, inoltre, è stata prevista lapossibilità di aumentare l’anticipazione del prezzo dal venti al trenta per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 agosto 2020 ha chiarito che tale possibilità è prevista come facoltativa, con il solo limite della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell’intervento. Pertanto, come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, l’incremento previsto dalla norma può essere graduato in modo differente, fino ad essere escluso nel caso di ragioni contabili oggettive della stazione appaltante (v. TAR Lombardia, Milano, sez. I, 27 aprile 2021, n. 1052). Ad ogni modo, l’anticipazione del prezzo e l’eventuale maggiorazione sono riconosciute anche in favore degli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione, ancorché tale possibilità non sia stata prevista contrattualmente. La norma chiarisce che, qualora l’appaltatore abbia già percepito l’anticipazione del venti per cento, in tutto o in parte, la determinazione dell’importo massimo attribuibile sarà effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo. Riguardo a questa previsione, si pone ildubbio relativo alla possibilità di riconoscere l’anticipazione in relazione alle prestazioni già svolte e già remunerate. Per l’ANAC occorre a riguardo considerare che, per tali prestazioni, l’esigenza organizzativa che giustifica l’attribuzione dell’anticipazione risulta già assolta e che l’anticipazione è strettamente legata all’esecuzione del contratto e si configura come somma di denaro versata come anticipo sul prezzo di acquisto e, pertanto, deve essere strettamente collegata all’esecuzione della prestazione. Ritiene quindi l’Autorità che tali considerazioni depongano per la necessità di calcolare l’anticipazione sul valore residuo del contratto, scorporando il valore delle prestazioni già eseguite e remunerate. Da ultimo l’ANAC chiarisce chela stazione appaltante non possa derogare alle previsioni dell’art. 35, comma 18, in questione, prevedendo unilateralmente, nel bando di gara, la rateizzazione dell’anticipazione al di fuori dei casi previsti, nel settore difesa e sicurezza, dall’art. 159, comma 4-bis, del medesimo Codice. Tuttavia, esplicita l’Autorità, le parti potrebbero prevedere pattiziamente una diversa regolamentazione del rapporto contrattuale, in ragione delle specificità del caso concreto, convenendo, ad esempio, la rateizzazione dell’anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto. Ciò consentirebbe, da un lato, alla stazione appaltante di ridurre l’impegno di spesa iniziale, e dall’altro, all’operatore economico, di contenere gli oneri relativi alla costituzione della garanzia fideiussoria e agli interessi legali dovuti sull’anticipazione. Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autrice, il sito e la data di pubblicazione.