14/3/2022 posted by Avv. Beatrice Armeli
Il caso. L’Ordine degli Architetti di L’Aquila, ritenendo lese le prerogative professionali ed economiche dei propri iscritti, impugnava la procedura aperta per un appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori (nella specie, di miglioramento sismico di un edificio scolastico), asserendo, in particolare, l’insussistenza dei presupposti per ricorrere all’appalto integrato e l’eccessiva esiguità dei compensi previsti per la redazione del progetto esecutivo, nonché del termine assegnato per la consegna dello stesso. Il TAR Abruzzo rigettava il ricorso e, conseguentemente, la sentenza veniva appellata dinanzi al Consiglio di Stato, il quale con la pronuncia che qui si annota (Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2022, n. 901), conferma sostanzialmente le conclusioni di primo grado, nel senso che: 1) non sussiste la violazione dell’art. 59 d.lgs. 50/2016, in quanto la parte tecnologica e innovativa sarebbe comunque prevalente rispetto a quella dei lavori tradizionali (condizione indefettibile per applicare il modello dell’appalto integrato -n.d.r.il cui generale divieto risulta comunque attualmente sospeso-); 2) non sussiste la violazione dell’art. 28 d.lgs. 50/2016, né del D.M. 17 giugno 2016, in quanto sarebbe stato previsto per i progettisti incaricati un compenso adeguato, in relazione alla tipologia di lavori da eseguire (intervento di ristrutturazione e non di restauro/risanamento di immobili sottoposti a vincolo culturale); 3) non sussiste irragionevolezza con riferimento al termine di trenta giorni assegnato per la consegna del progetto, tenuto anche conto del grado di discrezionalità esercitato in materia dall’amministrazione. La legittimazione ad agire dell’Ordine degli Architetti.Sulla pregiudiziale di rito, in ordine alla contestata condizione dell’azione, il Consiglio di Stato rammenta che per giurisprudenza costante, gli ordini professionali hanno legittimazione a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi della categoria di soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche nella misura in cui si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla categoria nel suo complesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2021, n. 7336; Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2020, n. 4186). Poiché, nella specie, i motivi di ricorso sono parsi tutti diretti a tutelare le prerogative degli iscritti -attraverso la possibilità di assicurare più ampie occasioni professionali (appalto di progettazione esecutiva da scindere rispetto all’esecuzione di lavori) legate anche a maggiori guadagni (compensi da ricondurre a progettazione di restauro conservativo e non di ristrutturazione edilizia) o comunque a migliori condizioni di lavoro (tempo di redazione del progetto)- il Collegio, riconosciuta l’esistenza del presupposto processuale, entra nel merito del ricorso. Sull’impiego dell’appalto integrato.Premesso che oggi è comunque consentito l’uso di questo istituto, che permette di affidare congiuntamente l’ultimo livello progettuale con la fase realizzativa, vista la temporanea non applicazione -tutt’ora attuale- dell’art. 59, comma 1, quarto periodo, del Codice (nella parte in cui appunto vieta il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori), il Consiglio di Stato rileva come, nel caso di specie, in ogni caso sussistono i presupposti previsti dalla medesima disposizione per giustificare, in via eccezionale, il ricorso a tale modello, emergendo in particolare dal capitolato speciale d’appalto la condizione della prevalenza degli elementi tecnologici e dell’elevato grado di innovatività. Sulla determinazione del compenso.A fronte della censura per la quale i lavori da eseguire sarebbero ascrivibili alla categoria E.22 (interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di manufatti di interesse storico artistico) e non a quella S.04 (strutture in muratura) di cui al D.M. 17 giugno 2016, con conseguente applicazione di un compenso notevolmente superiore rispetto a quello previsto dalla legge di gara, il Consiglio di Stato osserva come la riconducibilità alle varie categorie previste dal citato decreto ministeriale (il quale, a sua volta, costituisce espressione di quanto previsto dall’art. 24 del Codice in materia di compensi da corrispondere in favore dei progettisti incaricati) debba essere operata in funzione della tipologia di “lavori” da realizzare e non degli “immobili” ove detti lavori saranno concretamente effettuati: l’indagine ha dunque natura funzionale (avendo ad oggetto il tipo di attività compiuta) e non strumentale (riguardando l’ambito, ossia i beni in cui svolgere tale attività). E una simile indagine va svolta in concreto, sulla base di quanto previsto dai documenti di gara (progetti, capitolato speciale, ecc.). Riscontrato dunque che, nel caso in questione, gliinterventi prospettati sono da incanalarsi nell’alveo della “ristrutturazione” (trattandosi di lavori diretti a migliorare, modificare e rivedere in maniera integrale gli elementi strutturali dell’edificio) e non già in quello del “restauro conservativo” (anche alla luce di quanto disposto dal d.P.R. 380/2001), per il Collegio risulta corretta la riconduzione degli interventi stessi alla categoria S.04 del D.M. 17 giugno 2016 e, conseguentemente, altrettanto corretta è l’applicazione dei relativi parametri per la determinazione del compenso del progettista. A riguardo, aggiunge peraltro lo stesso Collegio, è da ritenersi pure adeguatamente giustificato lo scostamento operato in diminuzione dall’amministrazione.La riduzione percentuale del compenso, effettuata da quest’ultima, sarebbe in particolare da ritenersi corretta: a)considerata la “presenza di un progetto definitivo, il quale costituisce la base per la redazione del progetto esecutivo di cui si discute in questa sede, già dotato di un particolare livello di dettaglio”; b)in base al principio per cui i corrispettivi, determinati ai sensi del c.d. Decreto Parametri, non vanno considerati alla stregua di “minimi tariffari inderogabili”, quanto, piuttosto, sono utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento, da cui le stazioni appaltanti “potranno adeguatamente discostarsi entro certi limiti percentuali”. Sul termine per la consegna del progetto.Da ultimo, anche l’eccessiva esiguità del termine di trenta giorni, assegnato per la consegna del progetto esecutivo, sostenuta nei motivi di ricorso, viene sostanzialmente smentita dal Consiglio di Stato, il quale, aderendo a quanto già evidenziato nell’impugnata decisione di primo grado, sottolinea come l’indicazione di un siffatto termine sia riservata alla discrezionalità dell’amministrazione, che ha il potere di modularne l’ampiezza anche in ragione di determinate circostanze. Evenienze che, nel caso di specie, sono risultate ancora una volta riconducibili alla presenza di un progetto definitivo grazie al quale sarebbe consentito al progettista evadere più velocemente il compito affidatogli. Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autrice, il sito e la data di pubblicazione.