CSE: criterio del minor prezzo solo se affidamento diretto

26/9/2022 posted by Avv. Beatrice Armeli

Con riguardo ad una procedura aperta per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, l’OICE, con segnalazione all’ANAC, contestava i criteri di aggiudicazione previsti dal bando, con particolare riferimento alla scelta di procedere all’aggiudicazione dell’appalto secondo il criterio del minor prezzo. La legge di gara, in particolare, giustificava detta scelta “trattandosi di servizi standardizzati e ripetitivi, che non necessitano di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche già predefiniti dalla stazione appaltante nel progetto posto a base di gara”.

Poiché il caso in questione riguardava un appalto sopra soglia, con importo a base d’asta superiore a 200.000 euro, l’Autorità ha accolto pianamente le osservazioni espresse dall’Associazione istante (v. Fasc. ANAC n. 1759/2022).

Invero, gli appalti relativi al coordinamento della sicurezza rientrano a pieno titolo tra i servizi di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 50/2016, per i quali l’art. 95, comma 3, lett. b), dello stesso Codice dispone espressamente il divieto di applicazione del criterio del minor prezzo per l’aggiudicazione di appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro. Norma che chiaramente si coordina con il disposto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, il quale, relativamente ai servizi tecnici, consente il ricorso al criterio del minor prezzo solo per gli affidamenti per i quali è ammissibile l’affidamento diretto da parte del RUP. Considerando poi che detta norma subisce una deroga in via sperimentale fino al 30 giugno 2023, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), come novellato dall’art. 51 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 (conv. con modif. dalla l. 29 luglio 2021 n. 108 a decorrere dal 31 luglio 2021), è oggi consentito alle stazioni appaltanti procedere mediante affidamento diretto per gli appalti di forniture e servizi (ivi compresi quelli relativi ai servizi di ingegneria e architettura e all’attività di progettazione) di importo inferiore a 139.000 euro. Al di fuori di tali casi, dunque, altro criterio non può applicarsi se non quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

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