28/3/2022 posted by Avv. Beatrice Armeli
Il caso.Parte ricorrente impugnava gli atti di gara, bandita da Anas S.p.A., per l’affidamento di un accordo quadro per l’esecuzione di servizi di progettazione definitiva ed esecutiva di opere. L’istante, collocatosi in terza posizione nella graduatoria finale, censurava in primis l’irragionevolezza delle valutazioni tecniche formulate dalla commissione di gara, denunciandone l’illegittimità per violazione di una precisa disposizione della lex specialis, nella parte in cui quest’ultima prevedeva l’attribuzione in via tabellare del punteggio esclusivamente in funzione della somma degli “importi dei lavori” oggetto dei servizi spesi con riguardo ai tre sub-criteri discrezionali di valutazione dell’offerta. In particolare, per il ricorrente, la commissione avrebbe assunto, in modo illegittimo, come riferimento per l’attribuzione del punteggio, gli importi “delle singole opere richieste”, così assegnando allo stesso operatore un punteggio pari a zero, laddove invece l’esponente, a suo dire, avrebbe avuto diritto al punteggio massimo attribuibile. La contestata previsione della legge di gara.Specificatamente, il Disciplinare di gara, sub “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, prescriveva, con riguardo al criterio relativo a “B1. Professionalità e adeguatezza dell’offerta” che “La Commissione valuterà i n. 3 (tre) servizi di progettazione definitiva o esecutiva (di cui almeno n. 1 servizio di progettazione esecutiva) effettivamente realizzati dal concorrente”, come di seguito precisato: “b.1.1 Progettazione di una nuova opera d’arte (ponti o viadotti)”; “b.1.2 Progettazione di una nuova galleria naturale”; “b.1.3 Interventi di risanamento versanti in dissesto”. Il medesimo Disciplinare, poi, circa la valutazione del sub-criterio b.1.4, relativo alle “Esperienze pregresse” stabiliva che “La commissione con riferimento a quanto presentato ai precedenti sotto criteri b.1.1, b.1.2 e b.1.3, attribuirà il punteggio indicato […], in funzione della somma dei lavori dei n. 3 (tre) progetti presentati. L’importo di riferimento, oggetto di valutazione, è quello indicato nei documenti richiesti a comprova dell’effettiva esecuzione della progettazione (certificato di regolare esecuzione o documento equipollente redatto dal committente). Si specifica che non verranno valutate (punteggio pari a zero), le documentazioni incomplete o non riconducibili al concorrente.” La decisione del TAR Lazio, Roma, sez. I, 14 marzo 2022, n. 2884.Il Collegio reputa il ricorso infondato in quanto la disposizione in questione, da ultimo riportata, implicando per i giudici una valutazione assolutamente oggettiva, si riferisce all’importo della “singola” opera contemplata dalla stessa legge di gara, come del resto chiarito dalla stazione appaltante, con risposta ad apposito quesito, nel senso che: “Ai fini della valutazione degli importi per il calcolo della ‘somma dei lavori dei n. 3 (tre) progetti presentati’, per il criterio indicato si farà riferimento agli importi delle singole opere richieste. Sarà possibile allegare anche estratti ufficiali dei computi metrici estimativi delle singole opere, ferma restando la riconducibilità della documentazione al tipo di opera ed al Concorrente”. Il TAR giudica dunque il chiarimento fornito coerente con la previsione stessa del disciplinare, nella misura in cui consente l’assegnazione del punteggio tabellare, ai sensi del criterio b.1.4, alla somma dei lavori dei tre progetti presentati riguardanti la nuova opera d’arte ponte/viadotto (b.1.1), la nuova opera d’arte galleria naturale (b.1.2), la sistemazione del versante in dissesto (b.1.3), e cioè proprio in ragione dell’aver realizzato quei lavori che rilevavano ai fini dell’appalto. Di conseguenza, l’attribuzione del punteggio doveva in effetti collegarsi al valore dei soli e singoli lavori del ponte/viadotto, della galleria naturale e della sistemazione di versante presentati per la valutazione dei sub-criteri b.1.1, b.1.2, e b.1.3, e non al complesso dei progetti di cui queste opere potevano far parte, posto che, altrimenti, entravano nel giudizio premiale anche lavori solo genericamente riferibili all’oggetto del contratto. In altri termini, ai fini della “somma dei lavori” del sub-criterio b.1.4, rilevava il valore della sola e singola opera ponte/viadotto, galleria naturale, risanamento di versante e il concorrente avrebbe dovuto indicare tale elemento sin da subito, non essendo peraltro passibile di integrazione o precisazione mediante soccorso istruttorio (in quanto teso a supplire una carenza essenziale dell’offerta). Viceversa, la commissione era tenuta unicamente a procedere al mero rilievo di un importo già definitivo, pena l’introduzione di un elemento di decifrazione dei valori delle opere del tutto soggettivo ed opinabile. Conclusione.Appurato che, nel caso di specie, la legge di gara richiedeva che, ai fini delle valutazioni di tutti i sub-criteri del criterio B.1, i progetti da considerare fossero effettivamente quelli delle singole opere (ponte/viadotto, galleria naturale e sistemazione di versante in dissesto) e non quelli degli interi servizi di progettazione che le comprendevano, insieme ad altre opere, il TAR conclude nel senso che la commissione ha correttamente preso in considerazione, ai fini del calcolo dei lavori dei n. 3 progetti presentati da porre a base dell’attribuzione del punteggio tabellare di cui al criterio b.1.4, non già l’importo complessivo delle certificazioni prodotte dai concorrenti, ma solo la specifica quota parte dell’importo delle certificazioni riferibile alle singole opere oggetto di valutazione, che fosse riconducibile al titolare della certificazione. Viceversa, nei casi, quale quello in cui è incorso il ricorrente, nei quali non fosse possibile desumere in maniera chiara ed espressa la quota parte dell’opera di riferimento, a causa della genericità ovvero dell’incompletezza della documentazione, l’amministrazione non poteva far altro che attribuire un punteggio pari a zero. Detto altrimenti,laddove tale quota parte non fosse stata desumibile dalla certificazione ovvero il concorrente non avesse fornito estratti dei computi metrici estimativi delle singole opere o altra documentazione comprovante tale quota parte, la commissione, in conformità alle previsioni del disciplinare di gara, avrebbe ritenuto non valutabile la documentazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. Poiché dunque il ricorrente, nei documenti tecnici di offerta ai fini della valutazione dei sub-criteri b.1, b.12 e b.1.3, nell’indicare i tre progetti generali non ha specificato (né offerto criteri certi per specificare) i singoli importi da riferirsi alle opere, facendo i certificati riferimento all’intero servizio di progettazione e non alle singole opere, il ricorso è stato respinto. Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autrice, il sito e la data di pubblicazione.