25/10/2021 posted by Avv. Beatrice Armeli
La distinzione secondo la giurisprudenza. Da una rassegna di sentenze amministrative in tema di distinzione tra varianti (non consentite) e migliorie (ammesse), rispetto ai progetti posti a base di gara, emerge un indirizzo interpretativo ormai consolidato (v. recentemente Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2021, n. 5447; Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2021, n.1080; Cons. Stato, sez. III, 20 maggio 2020 n. 3205; Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2020, n. 2969; Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2019, n. 6793; Cons. Stato, sez. V, 14 settembre 2018, n. 5388; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 269). In particolare, è stato precisato (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2021, n. 4754; Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2873; Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1097; Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2019, n. 374) che in sede di gara d’appalto, allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché: Contenuti e limiti delle proposte migliorative. Alla luce di quanto sopra, dunque, le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. La valutazione delle proposte migliorative. È stato aggiunto anche che la valutazione delle offerte tecniche, come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante, costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica (Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853), con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2017, n. 5258; Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072). Il criterio di valutazione accoglie, quindi, una descrizione molto ampia delle soluzioni migliorative ammissibili, lasciando un ampio margine di valutazione tecnica riservata alla commissione giudicatrice che incontra un limite specifico solo nell’assicurare che la soluzione progettuale migliorativa contempli quanto espressamente richiesto dalla stazione appaltante. Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autrice, il sito e la data di pubblicazione.