14/2/2022 posted by Avv. Beatrice Armeli
La massima.“In caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso”. Il caso.Il Consiglio dell’ANAC, con delibera n. 31 del 26 gennaio 2022, ha reso un parere di precontenzioso, nell’ambito di un affidamento del servizio di progettazione esecutiva, su istanza dell’operatore economico che lamentava l’incapienza della base d’asta, ritenuta insufficiente a remunerare alcune prestazioni necessarie all’esecuzione del servizio, riconducibili al livello di progettazione definitivo, omesso dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23, comma 4, d.lgs. 50/2016. In particolare, secondo la ricostruzione dell’istante, l’omissione della progettazione definitiva non avrebbe giustificato l’omissione di una serie di prestazioni, tipiche della progettazione definitiva, indispensabili per individuare i macro interventi che generano le successive verifiche di dettaglio proprie della progettazione esecutiva. La questione giuridica.In sostanza, si domanda se, in caso di omissione del livello di progettazione definitiva, ai fini del calcolo del compenso, la stazione appaltante debba tener conto di tutte le prestazioni che il professionista esegue per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se propriamente riconducibili (con riferimento alle tre fasi delineate dal Codice) al livello di progettazione omesso. La risposta dell’ANAC.Alla suddetta questione, l’Autorità fornisce risposta positiva, anche alla luce di quanto affermato nelle proprie Linee guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (v. parte III, punto 2), in ordine: i) alla necessità di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara facendo riferimento ai criteri fissati dal D.M. 17 giugno 2016; ii) all’obbligo per la stazione appaltante di riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi; iii) e al divieto, nel rispetto del principio dell’equo compenso, di richiedere al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle che sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara. Precisa a riguardo l’Autorità che,quando la stazione appaltante omette, ai sensi dell’art. 23, comma 4, d.lgs. 50/2016, uno dei primi livelli di progettazione, non lo sopprime, ma lo unifica a quello successivo, di modo che, in caso di omissione del progetto definitivo (come nel caso di specie), i suoi contenuti tipici sono assorbiti da quello esecutivo. E infatti, la citata norma prescrive che il livello successivo debba contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, per cui, quando la stazione appaltante omette la progettazione definitiva, al progettista incaricato della progettazione esecutiva viene chiesto di predisporre in un’unica soluzione la progettazione completa, nel suo massimo livello di dettaglio. Ebbene, alla luce di ciò, in ragione del principio dell’equo compenso del professionista -osserva giustamente l’ANAC-l’interesse privato non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico e generale fino al punto di compromettere l’equità della remunerazione. Pertanto, una disposizione di semplificazione interna all’amministrazione, quale l’accorpamento dei livelli di progettazione, non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista. Questa dunque la conseguenza: le prestazioni eseguite dal professionista riconducibili al livello di progettazione definitiva omesso andranno remunerate applicando il parametro “Q” di specificità della prestazione proprio del livello progettuale di riferimento. In altre parole,il riassorbimento del livello definitivo in quello esecutivo non dovrebbe comportare il riassorbimento della remunerazione della prestazione riconducibile al livello definitivo in quella della corrispondente prestazione svolta a livello esecutivo, a meno che quest’ultima non sia più elevata in quanto caratterizzata da un parametro “Q” maggiore. Osservazioni conclusive.La netta presa di posizione dell’ANAC risolve così favorevolmente l’annosa questione che spesso i progettisti si ritrovano ad affrontare, senza però aver chiaro il quadro normativo cui far riferimento per sostenere l’incapienza della base d’asta nel caso in cui un livello di progettazione sia stato omesso. Del resto, il legislatore nulla specifica a riguardo e, fermo il principio dell’equo compenso e quanto previsto dal c.d. Decreto Parametri, si ricorda che le Linee guida n. 1 non hanno portata vincolante. Non può quindi che auspicarsi che il -corretto- indirizzo tracciato dal presente parere sia virtuosamente seguito dalle stazioni appaltanti. Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autrice, il sito e la data di pubblicazione.