30/5/2022 posted by Avv. Beatrice Armeli
Con riguardo al disegno di legge delega per la riforma del Codice dei contratti pubblici, lo scorso 20 aprile, sono pervenute le proposte dell’OICE, declinate in tredici punti, dieci dei quali specificatamente afferenti ai principi di delega. Nella propria memoria, l’Associazione di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica, segnala in particolare lanecessità di intervenire con l’obiettivo di assicurare la stabilità e la certezza del diritto, auspicando di addivenire ad un “codice snello”, mediante modifiche ed integrazioni all’attuale Codice (evitando dunque un’integrale riscrittura dello stesso), facendo comunque “salva la disciplina pluridecennale in materia di programmazione, progettazione e prestatori di servizi di ingegneria e architettura e di direzione lavori”, nonché di verifica dei progetti. La fonte primaria, contenente le norme generali delle direttive e rivista alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale sopravvenuta, dovrebbe poi essere affiancata da una disciplina secondaria di dettaglio, con un livello di approfondimento coerente con il grado di discrezionalità che si intende lasciare alla stazione appaltante. Il ruolo svolto dall’ANAC, non solo di vigilanza, ma anche in sostanza come regulatory, attraverso l’emanazione di disciplinari-tipo e contratti-tipo vincolanti, dovrebbe essere preservato e rafforzato con riguardo alla redazione dei pareri di precontenzioso, in un’ottica di maggiore celerità, quale più efficace istituto di deflazione del contezioso. Nel merito, l’OICE sollecita poi un’integrazione dei criteri della legge delega, ritenuti in taluni casi molto generici, già proponendo la previsione di una consultazione pubblica dei rappresentanti degli operatori economici durante la fase di definizione dello schema del nuovo Codice (ovvero della proposta del decreto legislativo a venire). Diversi i profili oggetto di attenzione: 1) scelta del progettista con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosae non con il criterio del prezzo più basso, con l’individuazione di meccanismi che riducano il ribasso sulla componente del prezzo; 2) tutela dell’equo compenso e idonea stima dei corrispettivi posti a base di gara, ricordando a riguardo come nella prassi applicativa e nella giurisprudenza il c.d. “Decreto Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) sia stato inteso quale mero riferimento derogabile dalle stazioni appaltanti, arrivandosi spesso ad applicare (si stima in oltre il 40% dei casi) riduzioni del 40-50% rispetto ad una corretta stima del corrispettivo posto a base di gara; 3) limitazione dei ribassi eccessivi, prospettando: i) di riportare il livello massimo di punteggio per l’offerta economica al 20% (preso atto del fatto che i ribassi medi delle gare di progettazione si collocano sul 40%, con punte anche del 60-70%, a chiaro discapito della qualità); Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autrice, il sito e la data di pubblicazione.iii) di prevedere, in alternativa, la possibilità di esperire gare con prezzo fisso e invariabile (calcolato sulla base del predetto Decreto Parametri);
4) riduzione degli affidamenti diretti,riportando il tetto per i medesimi alla soglia dei 40.000 euro, sull’evidenza che, nell’ultimo anno, l’inserimento di elementi di forte flessibilità -da ultimo con l’affidamento diretto fino a 139.000 euro e il ricorso generalizzato alla procedura negoziata fino alle soglie UE- ha indebolito i presidi di trasparenza (con calo delle gare di progettazione);
5) definizione dei casi di utilizzo dell’appalto integrato, preservando il principio generale della separazione dei ruoli tra progettista e costruttore, come elemento di assoluta trasparenza, a garanzia e nell’interesse di tutti gli operatori del settore e della qualità del progetto;
6) promozione del ricorso a servizi di PCM(project and construction management) da parte delle stazioni appaltanti, introducendo l’obbligo di nomina di un project manager esterno all’amministrazione e a supporto del RUP, per opere complesse e di particolare importanza (si ipotizza, ad esempio, del valore di oltre 100 milioni di euro), scelto con procedure ad evidenza pubblica, come del resto già avviene a livello internazionale e nel settore privato;
7) riduzione del numero degli enti aggiudicatori, posto che l’eccessivo novero di stazioni appaltanti è fonte di disomogeneità applicative e di ingenti oneri per gli operatori economici che spesso sono costretti a tenere conto di regole e prassi operative diverse;
8) riduzione degli oneri di partecipazione alle gare, con l’attivazione della banca dati delle referenze necessarie per partecipare alle gare (BDNOE) e quindi del c.d. “Fascicolo virtuale” di ogni operatore economico;
9) revisione della disciplina su cauzioni e assicurazioni, prevedendo, in particolare, che il massimale della polizza non superi l’importo del servizio da affidare e rendendo certi i tempi di svolgimento delle gare;
10) messa a punto di una disciplina per la partecipazione alle gare da parte delle Università e degli enti di ricerca.