7/6/2021 posted by Avv. Beatrice Armeli
Risposta alla questione lasciata aperta. La Parte I del contributo in oggetto si era conclusa con una domanda, alla quale, qui, si vuol dare una risposta, positiva. Una premessa, però, è d’obbligo. La giurisprudenza della Cassazione penale, infatti, insegna che chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui. Per cui, per esemplificare con riguardo alla responsabilità del datore di lavoro, non vale a recidere il nesso causale, che radica la colpa di quest’ultimo, il comportamento del lavoratore, quand’anche esso stesso colposo, qualora questo sia da ricondurre alla mancanza o alla insufficienza di quelle cautele che sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento. Mutatis mutandis, lo stesso vale anche per il CSE. Più precisamente, per la medesima giurisprudenza, perché la condotta colposa del vigilato possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il predetto nesso di causalità con l’evento lesivo, è necessario non tanto che tale condotta sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che essa sia tale da attivare un “rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia” (Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2018, n. 40933). Pertanto, in tema di prevenzione antinfortunistica nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, non è stata reputata idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta dei titolari delle posizioni di garanzia -nella specie il titolare della ditta appaltatrice da cui dipendeva il lavoratore infortunato e il coordinatore per la sicurezza- e l’evento, la condotta dei lavoratori dipendenti da ditta diversa da quella dell’infortunato che, terminata la propria fase di lavorazione, avessero rimosso i dispositivi antinfortunistici in violazione del PSC (Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2018, n. 43852, la quale, in motivazione, ha precisato che rientra nei compiti di alta vigilanza del CSE controllare l’attuazione del PSC nei momenti di passaggio da una fase all’altra delle lavorazioni). Approfondimento. Ciò premesso, torna quindi a ripetersi e a precisarsi che il coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili che prevedano il concorso di più imprese esecutrici, ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettandogli compiti di “alta vigilanza”, consistenti: i) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel PSC, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; ii) nella verifica dell’idoneità del POS e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al PSC; iii) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2020, n. 14179). Il CSE ha dunque un’autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative, quali datore di lavoro, dirigente e preposto. In particolare, per distinguere tra l’area di rischio governata dal CSE e quella di competenza degli altri soggetti può farsi ricorso all’ambito di intervento del CSE come delineato, ai sensi dell’Allegato XV del d.lgs. 81/2008, dal PSC, che appunto ne determina le aree estendendole ai: i) rischi connessi all’area di cantiere (punto 2.2.1.); ii) rischi connessi all’organizzazione del cantiere (punto 2.2.2.); iii) rischi connessi alle lavorazioni, nei quali sono compresi i rischi da interferenze (punto 2.2.3.). Sono quindi esclusi i rischi specifici propri dell’attività d’impresa, avendo la funzione di alta vigilanza, che grava sul CSE, esclusivamente ad oggetto il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese. Pertanto, per l’imputazione della colpa in capo al CSE, per la violazione degli obblighi su di lui incombenti, occorrerà verificare di quale rischio l’evento lesivo ne rappresenti la concretizzazione. Deve inoltre aggiungersi che, benché non possa ascriversi a tale figura professionale l’obbligo di eseguire un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, il CSE ha comunque il compito di verificare che nel cantiere non vi siano carenze organizzative immediatamente percepibili, che le procedure di lavoro siano coerenti con il PSC e che i rischi elencati in quest’ultimo documento siano stati adeguatamente valutati dal datore di lavoro (Cass. pen., sez. IV, 14 settembre 2017, n. 45862). Tale attività di verifica, ad ogni modo, non comporta una presenza diuturna nel cantiere, ma una presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo, per cui l’alta vigilanza richiamata dalla Suprema Corte, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia, indica piuttosto il modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure, articolando le sue funzioni in modo “formalizzato”; tant’è vero che un potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli (cfr. art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 81/2008). Può allora dirsi che il CSE è tenuto a identificare i momenti topici delle lavorazioni e a predisporre le attività che assicurino rispetto ad esse l’attuazione dei piani “attraverso la mediazione dei datori esecutori”. Se inoltre non può esimersi dal prevedere momenti di verifica circa l’effettiva attuazione di quanto esplicato, è vero anche che queste azioni di verifica non possono essere quotidiane, dovendo piuttosto avere una periodicità significativa e non burocratica, ovverosia dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e non routinarie. Così che l’accertamento giudiziale in ordine all’eventuale responsabilità del CSE dovrà limitarsi a ricercare le tracce delle azioni di coordinamento, di informazione e di verifica, nonché la loro adeguatezza sostanziale (Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2016, n. 3288). Conclusioni. Alla luce del riferito inquadramento e delle fattispecie vagliate dalla giurisprudenza, in termini generali, si può dire che la responsabilità ascrivibile al CSE, derivante dall’inadempimento agli obblighi su di lui gravanti, è ravvisabile nei casi di: i) mancata redazione di un PSC completo e dettagliato, in ordine ai soggetti coinvolti nell’intervento e con riguardo alle misure di prevenzione idonee e necessarie; ii) omesso adeguamento del PSC e del POS in relazione alla conosciuta evoluzione dei lavori; iii) omesso controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione delle lavorazioni; iv) mancata sospensione dei lavori in presenta di una situazione di palese pericolosità (cfr. Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2018, n. 40933 cit.). Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autrice, il sito e la data di pubblicazione.