Rassegna

2/11/2021 posted by Avv. Beatrice Armeli

Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2021, n. 7094 – SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE

Come noto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccezion fatta, tra gli altri, per i servizi di natura intellettuale.

Chiarisce a riguardo il Consiglio di Stato che per servizi di natura intellettuale, in ordine ai quali in sede di offerta non sussiste l’onere di indicazione dei costi, si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse. 

Al contrario è da escludersi la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di quelle attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, n. 1291/2021; Cons. Stato, sez. V, n. 4806/2020).


Cons. Stato, sez. VI, 21 ottobre 2021, n. 7059 – ANNULLAMENTO D’UFFICIO AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante può, anche durante l’esecuzione del contratto di appalto, annullare d’ufficio il provvedimento di aggiudicazione illegittimo, nel rispetto delle garanzie procedimentali dell’interessato e delle condizioni previste dall’art. 21-nonies, l. 241/1990

In particolare, il Consiglio di Stato ricorda che l’amministrazione è tenuta a valutare i diversi interessi in gioco e a motivare adeguatamente la decisione assunta entro un termine ragionevole nella cura di un preminente e attuale interesse pubblico. 

Tale onere di motivazione si attenua nelle ipotesi in cui l’intervento in autotutela si sia reso necessario per prospettazioni non veritiere da parte del privato che non potrebbe in tal caso maturare alcun affidamento incolpevole, potenzialmente ostativo all’annullamento d’ufficio

Dunque, l’assenza di un requisito di partecipazione, non oggetto di immediata verifica da parte della stazione appaltante, consente di annullare in autotutela l’aggiudicazione anche successivamente all’affidamento del contratto

Del resto, nei confronti di prospettazioni non veritiere non può a tutela dell’aggiudicatario invocarsi l’errore o una negligenza dell’amministrazione, la quale è legittimata ad intervenire in autotutela nel rispetto di un termine congruo, che per un principio di esigibilità inizia a decorrere dall’effettiva conoscenza di profili di illegittimità dell’atto.


TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 21 ottobre 2021, n. 10845 – REQUISITO IDONEITÀ PROFESSIONALE

Secondo il TAR del Lazio, la condizione di inattività di una impresa sarebbe un fatto occasionale, come tale irrilevante quando il bando di gara si limita a richiedere, quale requisito di accesso alla gara, la “mera iscrizione” alla Camera di Commercio e non richiede una specifica condizione esperienziale che presuppone il requisito dello svolgimento in concreto dell’attività aziendale.


Cons. Stato, sez. III, 19 ottobre 2021, n. 7035 – RITO APPALTI – RINNOVO PARZIALE DI GARA

Riscontrata l’illegittimità della valutazione delle offerte tecniche, la soluzione giurisdizionale di annullare il solo segmento procedimentale viziato, in luogo dell’invalidazione dell’intera gara, si dimostra essere maggiormente opportuna, perché espressione della possibilità riconosciuta al giudice di modulare nel tempo gli effetti della sentenza di annullamento ovvero di limitarne anche solo parzialmente quelli caducatori, in modo confacente al principio di conservazione dell’effetto utile degli atti giuridici. 

A riguardo, osserva il Collegio, non può condividersi l’interpretazione che esclude la possibilità di rinnovare parzialmente una gara in presenza di offerte già conosciute, pena la violazione del principio di segretezza delle offerte economiche. 

L’impossibilità di rinnovazione parziale dei giudizi anche a buste aperte non sarebbe infatti prevista tassativamente dall’ordinamento e, per questo, non è tale da costituire un dogma assoluto, ma è portatrice di un valore che richiede pur sempre di essere posto in relazione e coordinato con gli altri beni tutelati e aventi pari dignità ordinamentale sul piano giuridico, quali, nella specie, il principio di conservazione degli atti giuridici e di buona amministrazione, nonché il canone della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive.


TAR Lazio, Roma, sez. II, 19 ottobre 2021, n. 10724 – CHIARIMENTI – ELEMENTI ESSENZIALI OFFERTA

Ricorda il Collegio che, fermo il divieto di integrazione dell’offerta, è pacificamente ammessa la possibilità di richiedere al concorrente, anche con riferimento agli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica, quei chiarimenti che, lungi dal determinare una modifica contenutistica della medesima, siano limitati a “specificare la portata di elementi già contenuti nella stessa offerta

È quanto avvenuto nel caso di specie, ove la stazione appaltante aveva richiesto di affiancare, a un documento già inserito nell’offerta, la mera dichiarazione della sua conformità all’originale.


Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2021, n. 6959 – RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO – MODIFICA SOGGETTIVA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Con tale ordinanza, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato rimette all’Adunanza Plenaria la questione se sia possibile interpretare l’art. 48, commi 17, 18 e 19- ter d.lgs. 50/2016, n. 50 nel senso che la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 80 da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in fase di esecuzione, ma anche in fase di gara

In caso di risposta positiva alla prima domanda, richiede poi di precisare la modalità procedimentale con la quale detta modifica possa avvenire, se, cioè, la stazione appaltante sia tenuta, anche in questo caso -ed anche qualora abbia già negato l’autorizzazione al recesso (che sia stata richiesta dal raggruppamento per restare in gara), avendo ritenuto intervenuta la perdita di un requisito professionale- ad interpellare il raggruppamento, assegnando congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere la partecipazione alla gara.


TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 15 ottobre 2021, n. 10578 – CLAUSOLE ESCLUDENTI – IMPUGNAZIONE BANDO

Il termine per impugnare le clausole relative ai requisiti di partecipazione alla gara decorre dalla data di pubblicazione del bando, essendo da quel momento preclusa la partecipazione alla procedura all’operatore sprovvisto dei requisiti medesimi. In altri termini, il TAR Lazio precisa che le clausole relative ai requisiti di partecipazione alla gara precludono immediatamente la partecipazione stessa all’operatore economico che ne sia privo e sono pertanto soggette all’onere di immediata impugnazione. 

Infatti, l’asserita lesività di tali clausole non si manifesta per la prima volta con l’aggiudicazione (né tantomeno con la sua revoca -impugnata invece nel caso di specie-), bensì in un momento anteriore, quale quello in cui tali requisiti sono stati assunti come regole per la partecipazione alla gara (da qui l’irricevibilità del ricorso dichiarata dal Collegio).


TAR Lombardia, Milano, sez. II, 14 ottobre 2021, n. 2221– SOCCORSO ISTRUTTORIO – CAUZIONE PROVVISORIA

Dovrebbe ormai esser chiaro quanto ricordato in sentenza dal TAR, ossia che il soccorso istruttorio ha esito positivo, potendo pertanto l’operatore restare in gara, solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria sia di data anteriore al termine per la formulazione delle domande di partecipazione

In caso contrario, infatti, si darebbe luogo ad una violazione della par condicio tra i concorrenti, atteso che si consentirebbe ad uno di essi la presentazione di una cauzione provvisoria formata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, così giovando il medesimo concorrente di un termine più lungo per l’acquisizione della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara.

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