Rassegna

12/7/2021 posted by Avv. Beatrice Armeli

TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, 1° luglio 2021, n. 7786 – VIOLAZIONE TERMINE STAND STILL – INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Il Collegio, chiamato a valutare la sorte di un contratto stipulato dalla stazione appaltante in violazione dell’osservanza del termine di stand still, chiarisce che il mancato rispetto dell’art. 32 del Codice, che al comma 9 vieta la stipulazione del contratto prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, impone l’immediata privazione di efficacia dello stesso, anche con effetti retroattivi, tenuto conto dell’interesse della ricorrente ad eseguire per intero la prestazione e della gravità della condotta della stazione appaltante.

 

TAR Lazio, Roma, sez. II, 28 giugno 2021, n. 7690 – SOCCORSO ISTRUTTORIO – REQUISITI SPECIALI

Il soccorso istruttorio si estende anche ai “mezzi di prova” dei requisiti speciali di partecipazione dichiarati nel DGUE, fermo restando che tali requisiti devono necessariamente essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

 

TAR Lombardia, Milano, sez. I, 25 giugno 2021, n. 1559 – IMPUGNAZIONE DEL BANDO

Il TAR lombardo precisa condizioni e limiti di impugnabilità del bando e dell’aggiudicazione da parte dell’operatore economico non partecipante alla gara, in concreto pregiudicato nella possibilità di presentare offerta. In particolare, il Collegio ammette che l’impugnazione immediata del bando di gara, al fine di contestare l’incongrua determinazione della base d’asta, tale da rendere il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente, possa essere proposta anche da parte dell’operatore che non abbia partecipato alla procedura. La partecipazione alla gara, invece, risulta essere necessaria per contestare l’aggiudicazione finale, con la conseguenza che l’operatore non partecipante, ovvero che ne è stato escluso, non è legittimato ad impugnare gli atti della procedura, ivi compresa l’aggiudicazione (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, n. 2924/2021).

 

TAR Lazio, Roma, sez. III, 22 giugno 2021, n. 7416 – OFFERTA ECONOMICA – ERRORI – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il Collegio, richiamando l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 10/2015, ricorda che la rettifica, pur astrattamente ammissibile in virtù dei principi di conservazione degli atti giuridici e di massima partecipazione, deve ritenersi consentita in caso di errore materiale facilmente riconoscibile attraverso elementi “diretti ed univoci” tali da configurare un errore materiale o di scritturazione emendabile dalla commissione, ma non anche nel caso in cui sia necessario attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o ad inammissibili dichiarazioni integrative dell’offerente, non essendo consentito alla commissione la modifica di una delle componenti dell’offerta. ​​​​​​​Il TAR ha altresì escluso che possa essere invocato il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016, non trattandosi di colmare carenze formali della domanda o lacune documentali di comprova dei requisiti, bensì di sopperire ad un errore nella formulazione dell’offerta, non immediatamente percepibile, in quanto richiedente un’attività interpretativa. In conclusione, dunque, non è emendabile ex officiol’offerta economica viziata da difformi dichiarazioni di suoi componenti fondamentali.

 

Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2021, n. 4754 – VARIANTI – MIGLIORIE

Il Consiglio di Stato, con tale sentenza, conferma l’indirizzo giurisprudenziale in tema di distinzione tra varianti (non consentite) e migliorie (ammesse), rispetto ai progetti posti a base di gara. In particolare, quando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa -osserva il Collegio- le soluzioni migliorative -a differenze delle varianti, che incidono sul progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è richiesta un’espressa previsione nel bando di gara- possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione.

 

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