20/9/2021 posted by Avv. Beatrice Armeli
TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 14 settembre 2021, n. 278 – REATO ESTINTO – OBBLIGHI DICHIARATIVI Premesso che il reato estinto non rientra nel perimetro degli obblighi dichiarativi cui è tenuta l’impresa partecipante ad una gara ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016, il TAR precisa che la giurisprudenza che condiziona gli effetti dell’estinzione del reato, nell’ambito delle procedure di affidamento, alla dichiarazione del giudice dell’esecuzione penale (v. Cons. Stato, sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1174) non è applicabile ai casi in cui il procedimento penale si concluda con un decreto di archiviazione del giudice delle indagini preliminari. Il Collegio ricorda inoltre che, secondo quanto disposto dal citato art. 80, in particolare dal comma 3, ultimo periodo -ove si legge che l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima- la stazione appaltante è privata del potere di apprezzarne la relativa incidenza a fini partecipativi. Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2021, n. 6271 – AVVALIMENTO – CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ In linea di principio, il Consiglio di Stato ribadisce l’ammissibilità dell’avvalimento delle certificazioni di qualità (ex multis: Cons. Stato, ad. plen., 4 novembre 2016, n. 23; Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2017, n. 3710; Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018, n. 2953; Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2018, n. 5765; Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2018, n. 5287). In particolare, tale specie di avvalimento è consentita a prescindere dal fatto che venga prestata, insieme all’organizzazione aziendale, anche la garanzia che sia proprio l’organizzazione aziendale dell’impresa ausiliaria ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto di appalto, atteso che, come si desume dall’art. 89, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, l’esecuzione diretta dell’appalto da parte dell’operatore economico ausiliario è fattispecie eccezionale. Piuttosto, la peculiarità dell’avvalimento della certificazione di qualità consiste nell’indispensabilità che l’impresa ausiliaria metta a disposizione dell’impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità. Quando poi la certificazione di qualità è richiesta dalla lex specialis per una determinata categoria di lavori o di servizi, per l’esecuzione della quale una soltanto delle imprese del raggruppamento si sia impegnata, è ben possibile l’avvalimento interno al raggruppamento della certificazione di qualità da parte dell’impresa che non necessiti di quest’ultima per la qualificazione (così come resta possibile l’avvalimento mediante ricorso ad impresa esterna al raggruppamento). Lo stesso non è invece possibile qualora il possesso della certificazione di qualità sia richiesto quale requisito speciale di qualificazione in capo a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento e senza distinguere tra categorie di lavori, atteso che se il requisito viene fatto oggetto di avvalimento interno al raggruppamento, l’impresa ausiliaria se ne priva a favore dell’impresa ausiliata, con la conseguenza che il requisito richiesto dalla legge di gara viene a mancare per almeno una delle imprese raggruppate, essendo il certificato di qualità documento unitario, non frazionabile e non utilizzabile contemporaneamente da due operatori economici. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2021, n. 6268 – PERDITA DI CHANCE Per il Consiglio di Stato, la chance ha una propria rilevanza giuridica come spettanza attuale della possibilità di conseguire un bene finale, rispetto alla quale non può richiedersi la prova di un’elevata probabilità di realizzazione del risultato finale. Del resto, ciò che caratterizza il danno da perdita di chance è l’impossibilità di conoscere quanto la condotta, che è certamente causa della perdita della possibilità di aggiudicarsi il vantaggio, abbia inciso sul mancato conseguimento del bene finale. Il giudizio probabilistico opera piuttosto al fine di quantificare in via equitativa il valore di tale possibilità, la sola risarcibile, purché “seria”, dovendo la sua lesione integrare un danno ingiusto. Su tali premesse, il Supremo Collegio afferma allora che il risarcimento del danno da perdita di chance è subordinato ad un rigoroso accertamento dell’imputabilità della perdita di tale possibilità, che già appartiene al patrimonio del danneggiante, alla condotta dell’amministrazione posta in essere in violazione di una norma che, ove osservata, avrebbe garantito il possibile conseguimento del bene finale. TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 13 settembre 2021, n. 9779 – IMPORTO A BASE DI GARA Il TAR ricorda che la previsione di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 costituisce un parametro rilevante per definire esattamente la lex specialis della gara. E infatti, un eventuale difetto nell’individuazione del prezzo a base di gara può risultare viziante, se idoneo ed in grado di fuorviare i concorrenti, così da indurli alla presentazione di offerte basate su falsi presupposti, ovvero con riferimento a realtà economicamente non sostenibili. Tale principio, però, precisa lo stesso Collegio, necessita di obiettivi e non contestabili dati economici e non solo il ricorso a mere prospettazioni prognostiche e parziali. TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 13 settembre 2021, n. 9741 – RITO APPALTI – TERMINE RICORSO Alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria (n. 12/2020), anche l’acquisizione documentale richiesta a mente dell’art. 76, d.lgs. 50/2016 (e nei termini di cui all’art. 5 d.P.R. 184/2006) costituisce motivo valido per superare il termine di proposizione del ricorso indicato dall’art. 120 c.p.a. Quest’ultimo, pertanto, decorre dall’effettiva comunicazione degli atti richiesti, al fine di evitare la proposizione di ricorsi al “buio” che potrebbero, alla luce dei documenti acquisiti, rivelarsi non proponibili. CGUE, 7 settembre 2021 – C-927/19 – ACCESSO AGLI ATTI – INFORMAZIONI RISERVATE Tra i diversi principi di diritto affermati dalla Corte di giustizia in questa sentenza, riporta il seguente: “[l]’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 1, paragrafi 3 e 5, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, nonché l’articolo 21 della direttiva 2014/24, letto alla luce del principio generale di diritto dell’Unione di buona amministrazione, devono essere interpretati nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice, alla quale un operatore economico abbia presentato una richiesta di comunicazione delle informazioni considerate riservate contenute nell’offerta di un concorrente al quale è stato aggiudicato l’appalto, non è tenuta a comunicare tali informazioni qualora la loro trasmissione comporti una violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla tutela delle informazioni riservate, e questo anche nel caso in cui la richiesta dell’operatore economico sia presentata nell’ambito di un ricorso di tale medesimo operatore vertente sulla legittimità della valutazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dell’offerta del concorrente. Qualora rifiuti di trasmettere tali informazioni o qualora, opponendo un siffatto rifiuto, respinga il ricorso amministrativo presentato da un operatore economico in merito alla legittimità della valutazione dell’offerta del concorrente interessato, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a effettuare un bilanciamento tra il diritto del richiedente a una buona amministrazione e il diritto del concorrente alla tutela delle sue informazioni riservate in modo che la sua decisione di rifiuto o la sua decisione di rigetto siano motivate e il diritto ad un ricorso efficace di cui beneficia un offerente escluso non venga privato di effetto utile”. TAR Lazio, Roma, sez. I, 6 settembre 2021, n. 9520 – DICHIARAZIONE PARZIALE DGUE – FALSE DICHIARAZIONI La dichiarazione parziale resa nel DGUE da un operatore economico, per aver omesso il riferimento a due precedenti risoluzioni contrattuali, non può definirsi falsa, se non contiene affermazioni contrarie al vero e se la percezione del contenuto della stessa non risulti alterata o compromessa dall’omissione della dichiarazione relativa a dette risoluzioni, con la conseguenza che la stessa non integra la condotta materiale sanzionabile ai sensi degli artt. 80, comma 12, e 213, comma 13, d.lgs. 50/2016. Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autrice, il sito e la data di pubblicazione.