Rassegna

4/10/2021 posted by Avv. Beatrice Armeli

Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2021, n. 6533 – SINDACATO GIURISDIZIONALE – VERIFICAZIONE

Secondo il Consiglio di Stato, nonostante l’amministrazione goda di piena discrezionalità in materia di verifica della congruità dell’offerta, non è escluso che vi possa essere un sindacato giurisdizionale; tuttavia, quest’ultimo deve essere limitato ai soli macroscopici casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (casi non rinvenuti nel caso di specie). A riguardo, aggiunge inoltre il Collegio, non può comunque ammettersi un’attività di verificazione completamente sostitutiva di quella svolta dalla stazione appaltante. L’attività di verificazione nell’ambito del processo amministrativo, infatti, così come la consulenza tecnica, non esonerano la parte dalla prova dei fatti posti alla base delle richieste. In particolare, la verificazione è strumento di ausilio al giudice nella valutazione della prova stessa che mira ad un mero accertamento tecnico di natura non valutativa e consiste in indagini richieste ad un organismo verificatore ovverosia ad una pubblica amministrazione diversa da quella che ha emanato l’atto oggetto di scrutinio. Dunque, la verificazione non può svolgersi al di là della suddetta funzione, andando a sostituirsi e a riformulare il giudizio valutativo della stazione appaltante, pena la sua illegittimità.

 

TAR Toscana, Firenze, sez. I, 23 settembre 2021, n. 1203 – SPECIFICHE TECNICHE – PRINCIPIO DI EQUIVALENZA

Il TAR, rilevato che le offerte non rispondono alle specifiche tecniche poste a base di gara, integrando quindi un “aliud pro alio” che comporta l’esclusione dalla gara, anche in mancanza di un’apposita comminatoria in tal senso (v. anche TAR Lombardia, Milano, sez. II, 6 aprile 2021, n. 880; TAR Toscana, sez. III, 23 luglio 2020, n. 961; Cons. Stato sez. III, 1° ottobre 2019, n. 6560), ha riconosciuto che non può oggettivamente farsi applicazione dell’art. 68 d.lgs. 50/2016, stante l’obiettiva manchevolezza delle offerte. Di conseguenza, il giudizio di equivalenza espresso dall’amministrazione ha integrato, in sede di valutazione della non anomalia dell’offerta, un sostanziale “ripensamento” della stazione appaltante in ordine ad alcuni contenuti essenziali della prestazione posti a base della procedura ed inderogabilmente fissati dalla lex specialis.

 

TAR Lazio, Roma, sez. III, 22 settembre 2021, n. 9877 – ACCESSO AGLI ATTI

L’eventuale accertamento, all’esito dell’apposita valutazione (condotta dalla stazione appaltante) circa l’insussistenza di specifici ambiti di segretezza industriale e commerciale, rende di per sé non operante, in base al combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 53 d.lgs. 50/2016, il limite relativo alla “stretta indispensabilità, da intendersi come “nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le censure formulate” ai fini della difesa in giudizio degli interessi della stessa impresa concorrente.

 

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