Rassegna

24/1/2022 posted by Avv. Beatrice Armeli

CGUE, 18 gennaio 2022, causa C-261/2020 – SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – ONORARIO – MINIMI TARIFFARI

La Grande Sezione della Corte di giustizia, con tale sentenza, ha statuito che “il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso cheun giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, non è tenuto, sulla sola base di detto diritto, a disapplicare una normativa nazionale che fissa, in violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, tariffe minime per le prestazioni di architetti e ingegneri e che stabilisce la nullità dei contratti che derogano a tale normativa, fermi restando, tuttavia, da un lato, la possibilità, per tale giudice, di disapplicare detta normativa in base al diritto interno nell’ambito di una siffatta controversia e, dall’altro, il diritto della parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione di chiedere il risarcimento del danno da essa subito”.

Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 12 gennaio 2022, n. 32 – PROTOCOLLI LEGALITÀ – CAUSE ESCLUSIONE

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia ricorda chei protocolli di legalità o di integrità, stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 17, l. 190/2012, configurano specifiche cause di esclusione dalla procedura di gara, essendo idonei (data la base giuridica fondata sulla norma di rango legislativo) a integrare il catalogo tassativo delle cause di esclusione contemplate dal Codice dei contratti pubblici. In altri termini, le fattispecie escludenti previste dai protocolli di legalità o di integrità anticipano la soglia di tutela dell’interesse all’imparzialità e al buon andamento delle gare pubbliche in quanto non è richiesto alla stazione appaltante valutare l’effettiva incidenza delle condotte sullo svolgimento della gara, salvo il potere della stazione appaltante di valutare, con le regole proprie dell’istruttoria procedimentale, la riferibilità di determinate condotte al perimetro espulsivo ivi previsto.

TAR Toscana, Firenze, sez. I, 10 gennaio 2022, n. 3 – PROCEDURA APERTA SOTTO-SOGLIA – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

È ormai chiaro, come si evince da tale pronuncia, cheil principio di rotazione trova applicazione unicamente nelle procedure in cui l’amministrazione ha selezionato a monte i partecipanti alla gara, dovendo di contro ritenersi che l’indizione della procedura aperta sia di per sé una garanzia rispetto ad eventuali distorsioni della concorrenza. Affinché tale garanzia possa esplicarsi, il Collegio precisa che è tuttavia necessario che la procedura aperta sia effettivamente assistita dal rispetto di tutti gli oneri di pubblicità, anche nel caso delle gare sotto-soglia.

Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 65 – PRINCIPIO DI EQUIVALENZA

Posto il condiviso principio secondo cui l’equivalenza del prodotto offerto a quello indicato nella legge di gara deve essere provata dall’interessato e non può essere demandata alla stazione appaltante, cui spetta, invece, di valutare l’effettiva sussistenza dell’equivalenza addotta dal concorrente, il Collegio ritiene però che tale principio vada letto e applicato considerando la tipologia di prodotto previsto in sede di gara ed offerto come equivalente, in ragione della sua complessità e, quindi, della possibilità per la commissione di evincere con immediatezza tale equivalenza. Il Consiglio di Stato distingue dunque, in base alla complessità del prodotto oggetto di gara, i casi in cui necessariamente spetta al concorrente dimostrare l’equivalenza del prodotto offerto a quello descritto dalla lex specialis, dai casi in cui la commissione può evincere l’equivalenza autonomamente, pur in assenza di una specifica prova in tal senso da parte dell’operatore economico.

TAR Veneto, sez. I, 7 gennaio 2022, n. 59 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA GARA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO – MODIFICA SOGGETTIVA

Il TAR ricorda chele fasi di manifestazione d’interesse e di presentazione dell’offerta, anche se caratterizzate da un nesso di stretta consequenzialità e di strumentalità, sono comunque autonome: solo la seconda è in grado di instaurare una relazione giuridicamente rilevante tra l'operatore economico e la stazione appaltante, facendo acquisire al primo la qualità di partecipante alla procedura e quindi di soggetto che, mediante la presentazione dell'offerta, assume un effettivo e concreto impegno nei confronti della stazione appaltante, anche sotto l’aspetto della propria composizione soggettiva. Pertanto, considerata l’assenza di una norma che precluda la modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei prima della presentazione dell’offerta, secondo il Collegio il principio di immodificabilità soggettiva viene in rilievo soltanto all’indomani della presentazione dell’offerta e non nelle fasi di gara a questa precedente.

Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2021, n. 8148 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO – AGGIUDICAZIONE

In sede di verifica del possesso dei titoli successivamente all’avvenuta aggiudicazione, non può escludersi il soccorso istruttorio nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione. Di conseguenza, la stazione appaltante può assegnare al concorrente “un termine non superiore a 10 giorni” per regolarizzare le dichiarazioni incomplete o la documentazione carente. Non è invece consentito il soccorso istruttorio quando esso sia attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificarne il contenuto nella sua integralità. In altri termini, questa integrazione postuma del requisito di partecipazione non è ammissibile, in quanto un requisito richiesto dal disciplinare a pena d’esclusione dell’intera offerta, definito dall’amministrazione come requisito tecnico minimo o essenziale, deve ritenersi necessario per l’ammissione dell’offerta alla procedura di gara e non può quindi essere integrato successivamente all’aggiudicazione. Diversamente, si finirebbe per consentire al concorrente la dimostrazione di un requisito in violazione del principio di par condicio dei concorrenti.

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