Rassegna

23/5/2022 posted by Avv. Beatrice Armeli

TAR Lazio, Roma, sez. V, 16 maggio 2022, n. 6099 – RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO – APPALTO DI SERVIZI – CORRISPONDENZA QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE

Ai sensi dell’art. 48, comma 4, d.lgs. 50/2016,nell’appalto di servizi l’indicazione delle quote in percentuale non richiede l’esatta corrispondenza tra la quota di partecipazione e la quota di esecuzione, dovendo il RTI correttamente individuare le sole “parti” del servizio oggetto di esecuzione. Ciò che infatti rileva è che il raggruppamento nel suo complesso risulti qualificato per l’intera prestazione e che la mandataria possieda comunque i requisiti per eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (v. però sull’assenza dell’obbligo del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria nel diritto europeo: Corte giustizia UE, 28 aprile 2022, C-642/2020).

TAR Marche, Ancona, sez. I, 16 maggio 2022, n. 308 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI DI ESECUZIONE

In ordine alladistinzione tra “requisiti di esecuzione” del contratto e “requisiti di partecipazione” alla gara, è stato chiarito che “sebbene si tratti di distinzione non perspicua […] e fonte di potenziali incertezze, la giurisprudenza si è dimostrata occasionalmente (e non senza ambiguità) propensa a valorizzarla in una (diversa e più comprensiva) prospettiva proconcorrenziale, legittimando (talora perfino in termini di riqualificazione delle condizioni di gara) la prospettica acquisizione in executivis di requisiti di troppo onerosa (e, come tale, sproporzionata ed eccessivamente restrittiva) acquisizione preventiva”. In particolare, qualora la disciplina di gara intenda riservare alla fase esecutiva il possesso di requisiti inerenti la prestazione oggetto di affidamento, sussiste, sotto il profilo formale, l’onere di formulare un’inequivoca indicazione in tal senso nel corpo della lex specialis; diversamente, infatti, tutti i requisiti di idoneità e di capacità devono ritenersi presuntivamente previsti per l’utile partecipazione alla gara. In altri termini, la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se invece richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2022, n. 722).

TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, 13 maggio 2022, n. 6032 – GRAVE INADEMPIMENTO – RISOLUZIONE CONTRATTUALE – ANNOTAZIONE CASELLARIO ANAC

La risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’aggiudicatario è un motivo tipico di annotazione fissato dall’art. 8, comma 2, lett. p), d.P.R. 207/2010: pertanto, l’obbligo di motivazione sussistente in capo all’ANAC in ordine all’irrilevanza delle deduzioni difensive svolte dall’operatore economico cui sia stato risolto il contratto può ritenersi alleggerito, venendo in considerazione fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, rispetto ai quali il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di utilità dell’annotazione.

TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 13 maggio 2022, n. 1113 – CRITERI DI VALUTAZIONE – GIUSTIFICAZIONE DEI PUNTEGGI NUMERICI

Nel caso in cui il disciplinare di gara preveda criteri non sufficientemente chiari, analitici ed articolati, lasciando un ampio margine di discrezionalità aicommissari di gara, gli stessi sono tenuti ad esplicitare le ragioni a giustificazione dei punteggi numerici che intendono attribuire, in modo che sia evincibile quale sia stato l’iter logico da essi seguito nell’esprimere i propri giudizi.

TAR Liguria, Genova, sez. I, 10 maggio 2022, n. 355 – RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO – PERDITA REQUISITO DI PARTECIPAZIONE – RIDUZIONE

A fronte del venir meno di un requisito partecipativo, quale una certificazione SOA, la stazione appaltante deve assegnare al raggruppamento un termine per l’eventuale modifica riduttiva della propria compagine e, nell’ipotesi di verifica positiva in ordine alla sussistenza della qualifica in capo alle imprese rimanenti, consentire al raggruppamento stesso di riprendere la gara, mentre, in caso di esito negativo, escluderlo.La perdita di un requisito di qualificazione, nel corso della procedura ad evidenza pubblica, per il TAR ben può integrare un’esigenza organizzativa facoltizzante il recesso dal raggruppamento dell’impresa colpita dalla sopravvenienza, ai sensi dell’art. 48, comma 19, d.lgs. 50/2016.

TAR Toscana, Firenze, sez. I, 5 maggio 2022, n. 612 – DIVIETO COMMISTIONE COMPONENTI OFFERTA

Il divieto di commistione tra le componenti dell’offerta non va inteso in senso assoluto, bensì relativo, con indagine da condurre in concreto; né può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara, attesa l’assenza di una precisa norma di legge che impedisca l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica, a meno che uno specifico divieto non sia in via espressa ed inequivocabile contenuto nella disciplina di gara (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, 17 marzo 2020, n. 388; TAR Lazio, Roma, sez. I, 7 gennaio 2020, n. 58; Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2015 n. 5181; Id., 21 novembre 2017 n. 5392; Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2017 n. 1530).

TAR Lazio, Roma, sez. III, 5 maggio 2022, n. 5607 – PARTECIPAZIONE ALLA PREPARAZIONE DELL’APPALTO – CAUSE ESCLUSIONE – LIMITI

L’art. 67 d.lgs. 50/2016, in coerenza con i principi che regolano la materia delle procedure ad evidenza pubblica, prevedel’esclusione della concorrente che abbia partecipato alla preparazione della gara soltanto come extrema ratio, subordinatamente all’impossibilità di garantire la parità di trattamento fra i concorrenti.

Cons. Stato, parere, 4 maggio 2022, n. 804 – ATTESTAZIONE SOA – DEROGA REQUISITI

Il Consiglio di Stato, in risposta ad un quesito ANAC, si è espresso parere in merito allapossibilità rilasciare l’attestazione di qualificazione SOA, richiesta per la partecipazione alle gare pubbliche, alle imprese di costruzioni che, versando in situazioni di difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, non posseggano il requisito del patrimonio netto positivo, in deroga all’art. 79, comma 2, lett. c), d.P.R. 207/2010. La deroga in questione non deve essere però concessa in modo indiscriminato a tutti gli operatori economici, cioè quelli che già prima della pandemia avevano perso, per svariate ragioni, tale requisito, ma solo alle imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in esito agli eventi cui si riferisce la normativa emergenziale. Conseguentemente, trascorso il lasso di tempo per il quale è ammissibile la deroga, le imprese dovranno tornare alla precedente situazione di equilibrio e dunque dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione, compreso il patrimonio netto positivo.

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