Rassegna

4/7/2022 posted by Avv. Beatrice Armeli

TAR Campania, Napoli, sez. V, 29 giugno 2022, n. 4384 – REQUISITI TECNICI – DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

Ricorda il Collegio comeall’amministrazione sia garantita un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti tecnici, che possono essere anche più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all’interesse pubblico perseguito. In ragione di ciò, il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi alla verifica del rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all’oggetto di gara.

Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2022, n. 5347 – GARANZIA PROVVISORIA – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Si legge in sentenza chela garanzia provvisoria, destinata a coprire la “mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione” per fatto non imputabile alla stazione appaltante (art. 93, comma 6, d.lgs. 50/2016), non costituisce un elemento formale, ma, in quanto posta a “corredo” dell’offerta (v. comma 1 del medesimo art. 93), deve ritenersi “afferente” alla stessa e non alla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione: come tale, essa è sottratta alla possibilità di soccorso istruttorio, stante il principio che impedisce, a salvaguardia della par condicio, la modifica delle proposte negoziali da parte dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2021, n. 804). Pertanto: i) la garanzia provvisoria è parte essenziale e integrante dell’offerta e dunque insuscettibile di soccorso istruttorio; ii) la carenza di un simile requisito dell’offerta, essenziale secondo la legge di gara, giustifica l’esclusionesenza violazione del suddetto principio di tassatività delle relative cause. 

TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 27 giugno 2022, n. 504 – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI – CAUSE ESCLUSIONE

Nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali rientranon solo il mancato versamento dei contributi, accertati e quantificati, ma anche l’omissione delle denunce obbligatorie prescritte, in quanto solo con la presentazione di una denuncia corretta e completa l’Ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti.

TAR Campania, Napoli, sez. V, 27 giugno 2022, n. 4355 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI – VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE – SINDACATO G.A.

Il TAR richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale per il qualeil sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Da ciò consegue che, per confutare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto, ciò che nel caso di specie non è accaduto, in quanto non sono emersi travisamenti, errori manifesti o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità della valutazione tecnico-discrezionale svolta dal seggio di gara. Inoltre, la valutazione delle offerte in sede di gara pubblica può dirsi sufficientemente motivata a mezzo di un punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione, laddove l’apparato delle voci e sotto-voci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, sia sufficientemente chiaro, analitico e articolato, così da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione tra un minimo e un massimo; in tali casi l’iter logico seguito in concreto nel valutare le singole offerte è immediatamente comprensibile in quanto integra l’applicazione di puntuali criteri predeterminati e permette, così, di controllarne la logicità e la congruità. In argomento, ritiene in aggiunta il Collegio che, in caso di gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione dell’offerta debbano essere analitici e determinati; di contro, nel caso in cui i criteri siano troppo generici per poter ricostruire le ragioni della valutazione espressa sulla singola offerta, spetta alla commissione il potere di individuare sub-criteri più stringenti, ogni volta in cui ciò si riveli necessario per assicurare la correttezza del procedimento di valutazione delle offerte. Se ne evince pertanto che, in linea di principio, non sussiste a carico della stazione appaltante, un obbligo di individuazione dei sub-criteri di valutazione, ma, ai sensi dell’art. 95, comma 8, del d.lgs. 50/2016, tale obbligo sorge nel momento in cui si intenda attribuire un punteggio numerico alle offerte presentate, senza ulteriore motivazione, in assenza di macro-criteri sufficientemente specifici. In tali ipotesi, in difetto dell’individuazione di sub-criteri, i punteggi numerici attribuiti richiedono una motivazione idonea sulle valutazioni svolte, per rendere trasparente il percorso logico seguito nell’assegnazione dei punteggi.

TAR Campania, Napoli, sez. V, 24 giugno 2022, n. 4325 – CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO – PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE

Poiché la procedura concordataria in senso proprio ha termine con l’omologa del concordato preventivo, a seguito della quale si apre la separata fase di esecuzione (che si concluderà, ove adempiuta, con un decreto di completa esecuzione), nella fase che segue l’omologazione, l’impresa riacquista la piena capacità di agire ai fini del compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in ragione della restituzione della capacità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l’azienda, nel rispetto del piano, senza necessità di autorizzazione, ferma restando la vigilanza degli organi della procedura. Dunque, ancheai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche, l’impresa in concordato omologato non necessita di ulteriori autorizzazioni del giudice delegato o del tribunale, essendo il ruolo del tribunale limitato al controllo dell’attività tramite il commissario giudiziale.

Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2022, n. 5189 – ANNOTAZIONE ANAC – TERMINE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO – NATURA PERENTORIA

Sultermine di 180 giorni per la conclusione del procedimento sanzionatorio, stabilito dal Regolamento ANAC del 28 giugno 2018, contenente il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 201, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ne ha sostenuto più volte la perentorietà (v. anche Cons. Stato, sez. V, 30 luglio 2018, n. 4657). Lo stesso principio è stato affermato, in particolare, con riferimento a tutti i procedimenti sanzionatori irrogati dall’ANAC, a prescindere da una espressa qualificazione in tali termini nella legge o nel regolamento che li disciplina, dovendosi tenere conto della peculiarità del procedimento sanzionatorio rispetto al generale paradigma del procedimento amministrativo. È infatti la natura del provvedimento sanzionatorio che suggerisce la soluzione nel senso della necessaria perentorietà del termine per provvedere, attesa la stretta correlazione sussistente tra il rispetto di quel termine e l’effettività del diritto di difesa, avente protezione costituzionale (cfr. artt. 24 e 97 Cost.). La natura ordinaria dei termini procedimentali non espressamente qualificati come perentori da una norma, pertanto, se è valida in linea generale, non è però applicabile ai provvedimenti sanzionatori. Rispetto a questa categoria di procedimenti, i termini assumono sempre un valore perentorio, a prescindere da un’espressa qualificazione normativa, essendo la perentorietà imposta dal principio di effettività del diritto di difesa dell’incolpato e dal principio di certezza dei rapporti giuridici. 

TAR Molise, L’Aquila, sez. I, 23 giugno 2022, n. 231 – PRINCIPIO DI INVARIANZA – SOGLIA DI ANOMALIA

In base a un orientamento restrittivo del principio di invarianza, l’art. 95, comma 15, d.lgs. 50/2016 non può essere inteso nel senso di precludere iniziative giurisdizionali legittime, che anzi sono oggetto di tutela costituzionale (artt. 24 e 113 Cost.), dirette a contestare l’ammissione alla gara o l’esclusione di imprese prive di requisiti di partecipazione o autrici di offerte invalide, che nondimeno abbiano inciso sulla soglia di anomalia automaticamente determinata. Per cui, l’effetto di cristallizzazione non opera finché non sia spirato il termine per impugnare le ammissioni o le esclusioni, in modo da consentire alle imprese partecipanti di potere contestare immediatamente dette ammissioni od esclusioni. Di diverso avviso si pone invece il Collegio del TAR Molise, il quale non manca di osservarel’attuale valore del principio di invarianza, che mira a precludere impugnative avverso le ammissioni altrui esperite non al precipuo fine di espellere dalla procedura un determinato soggetto, normalmente l’aggiudicatario della gara, bensì per escludere concorrenti -anche se magari collocati in posizione deteriore rispetto alla ricorrente- al solo scopo di ottenere un ricalcolo delle medie e/o della soglia di anomalia utile a propiziare un’aggiudicazione in favore della ricorrente.

TAR Lazio, Roma, sez. I, 22 giugno 2022, n. 8356 – CAUSE ESCLUSIONE – RINVIO A GIUDIZIO – MISURE DI SELF-CLEANING IN FASE DI GARA

Ai fini della valutazione sulla sussistenza dell’ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016, non è necessaria l’adozione di un provvedimento di rinvio a giudizio, atteso che ciò che rileva è la gravità dei fatti contestati in un procedimento penale. Inoltre,le misure di self-cleaning non hanno valore qualora poste in essere in fase di gara, in quanto operano solo in relazione alle gare indette successivamente alla loro adozione.

TAR Lazio, Roma, sez. IV, 21 giugno 2022, n. 8303 – MANCATO POSSESO CODICI ATECO – CAUSE ESCLUSIONE

Il mancato possesso dei codici ATECO relativi a tutte le singole lavorazioni di cui si compone l’oggetto dell’appalto non vale, di per sé, a giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara, in assenza di una previsione in tal senso nel bando.

TAR Toscana, Firenze, sez. II, 16 giugno 2022, n. 804 – AFFIDAMENTO DIRETTO – ASSENZA GIURISIDIZIONE G.A.

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di declaratoria di inefficacia o di nullità del contratto di appalto affidato in via diretta dopo la revoca in autotutela degli atti di gara, poiché detto contratto si pone su di un piano privatistico non strettamente collegato con quello pubblicistico.

TAR Toscana, sez. II, 16 giugno 2022, n. 790 – REQUISITO DEL FATTURATO SPECIFICO – SERVIZI ANALOGHI

La richiesta di un fatturato minimo per la partecipazione alla procedura è posta dalla stazione appaltante al fine di verificare la solidità dei concorrenti sotto il profilo economico-finanziario e la loro capacità tecnica, e le forniture effettuate alle proprie mandanti per l’esecuzione di un pregresso appalto aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese è circostanza idonea a fornire tale dimostrazione. Tanto più nel caso in cui lalex specialis non qualifichi il destinatario delle prestazioni effettuate dal concorrente ai fini suddetti, essendo decisiva la considerazione che in casi dubbi deve essere privilegiata l’interpretazione della legge di gara che favorisce la massima partecipazione alle procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici (Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186). Inoltre, nell’ambito delle gare pubbliche, laddove il bando espressamente prevede, al fine della partecipazione, il requisito di un fatturato specifico per lo svolgimento pregresso di “servizi analoghi, questa nozione non deve essere confusa con quella di “servizi identici” e deve trattarsi piuttosto di servizi afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale (Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2021, n. 7341).

TAR Lazio, sez. I-bis, 14 giugno 2022, n. 7826 – SUBAPPALTO

È ravvisabile un subappalto anche in presenza di contratti che si pongano al di sotto della soglia prevista dal legislatore, ove le prestazioni non presentino carattere puramente strumentale e accessorio e siano dirette nei confronti dell’amministrazione.

TAR Lazio, sez. III-quater, 13 giugno 2022, n. 7762 – COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE – FORMA DEL PROVVEDIMENTO

Il Collegio si è pronunciato nel senso che, a fronte della previsione normativa di cui al comma 6 dell’art. 76, d.lgs. 50/2016, secondo cui le comunicazioni di esclusione dalla gara sono fatte mediante posta elettronica certificata,nessun valore può avere, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la comunicazione dell’esclusione di un concorrente avvenuta attraverso il sistema MEPA.

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