18/7/2022 posted by Avv. Beatrice Armeli
Cons.Stato, sez. III, 14 luglio 2022, n. 5966 – RITO APPALTI Nella sentenza in questione il Consiglio di Stato statuisce che: i) nel rito speciale accelerato in materia di appalti,la disciplina attualmente posta dall’art. 120, comma 6, c.p.a. rende tendenzialmente obbligato, salvo eventi eccezionali tipizzati dalla stessa disposizione (e la cui valutazione è rimessa al collegio giudicante), l’iter processuale che esaurisce il giudizio nell’unica udienza camerale fissata per l’esame della domanda cautelare, escludendosi di conseguenza la sussistenza di un diritto potestativo di natura processuale della parte ricorrente, volto alla calendarizzazione della decisione mediante richiesta di rinvio al merito; ii) il principio del ne bis in idem comporta una preclusione da giudicato esterno, funzionale ad evitare la formazione di giudicati in potenziale conflitto fra di loro: tale preclusione opera ancorché la prima sentenza che sia stata pronunciata sulla medesima questione non sia ancora passata in autorità di cosa giudicata; iii) allorché venga impugnato un provvedimento di esclusione di un’impresa dalla partecipazione ad una gara pubblica, e tale impugnativa venga respinta sia in primo grado, sia in grado di appello, la proposizione del ricorso per revocazione e del ricorso per cassazione avverso tale sentenza, non sospesa nella sua efficacia esecutiva, non fa sorgere in capo alla impresa esclusa dalla gara l’interesse ad impugnare l’aggiudicazione successivamente intervenuta in favore di altra impresa. TAR Campania, Napoli, sez. I, 13 luglio 2022 n. 4731 – CAUSE ESCLUSIONE – CARENZE ESECUTIVE NEL PRECEDENTE CONTRATTO L’art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. 50/2016stabilisce che va escluso “l’operatore economico [che] abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”. Come chiarito dalla giurisprudenza, in tal caso la stazione appaltante può disporre l’esclusione del concorrente, “a condizione che dia conto di un pregresso episodio di inadempimento che abbia comportato le conseguenze indicate dalla disposizione normativa (ovvero l’adozione di un provvedimento di risoluzione per inadempimento di un contratto d’appalto, anche da parte della medesima stazione appaltante, cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2020, n. 8506), che essa reputi grave e sufficientemente ravvicinato nel tempo e dal quale tragga ragioni sintomatiche di inaffidabilità dell’impresa (Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8236)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2022 n. 4712). TRGA, Trentino Alto-Adige, Bolzano, 11 luglio 2022, n. 194 – CONTROLLO REQUISITI DELL’OFFERTA Il controllo sui requisiti dell’offerta non è sottoposto a termini perentori e la commissione chiamata ad esaminarla può utilizzare il ragionevole lasso di tempo necessario. In ogni caso, un’eventuale colpevole lentezza dell’azione amministrativa non sarebbe, comunque, idonea a sfociare in un motivo d’illegittimità della disposta esclusione dell’offerta per assenza di un requisito essenziale, dando corpo, semmai, ricorrendone gli elementi costitutivi, a un’ipotesi di responsabilità per danno ingiusto.L’esclusione dalla gara, disposta in esito al riscontro negativo dell’offerta non postula la previa comunicazione dell’avvio del procedimento, essendo relativa a un segmento del procedimento, della cui pendenza l’interessato era necessariamente già a conoscenza. È, altresì, noto l’indirizzo secondo il quale il ricorrente che deduce, quale vizio del provvedimento amministrativo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento è onerato ad indicare, quanto meno in termini di allegazione processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, onde indirizzare l’amministrazione verso una decisione diversa da quella assunta. Ne consegue che, se il privato non allega la circostanza che avrebbe potuto modificare la determinazione dell’amministrazione (o se questa si presenta già per come prospettata inidonea a determinare un diverso contenuto del provvedimento impugnato), il vizio di mancata comunicazione procedimentale non rileva perché la comunicazione, ove effettuata, comunque non avrebbe potuto condurre all’adozione di un provvedimento diverso. TAR Toscana, Firenze, sez. I, 8 luglio 2022, n. 896 – SOCCORSO ISTRUTTORIO – COSTI DELLA MANODOPERA L’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, che impone all’operatore partecipante alla gara di indicare nell’offerta economica “i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”,ha natura immediatamente precettiva ed obbliga l’amministrazione aggiudicatrice, ove sia accertata l’impossibilità materiale di rendere la dichiarazione, a ricorrere al soccorso istruttorio. Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2022, n. 5667 – REVISIONE PREZZI Il Consiglio di Stato chiarisce chela revisione dei prezzi si applica ai contratti di durata, ad esecuzione continuata o periodica, trascorso un determinato periodo di tempo dal momento in cui è iniziato il rapporto e fino a quando lo stesso, fondato su uno specifico contratto, non sia cessato ed eventualmente sostituito da un altro. Con la previsione dell’obbligo di revisione del prezzo, i contratti di forniture e servizi sono stati muniti di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporta la definizione di un nuovo corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto, conseguente alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con beneficio per entrambi i contraenti. L’istituto della revisione dei prezzi, in particolare, ha la finalità di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa e, al contempo, essa è posta a tutela dell’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l’arco del rapporto. L’istituto della revisione prezzi si atteggia inoltre secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale. Aggiunge inoltre il Collegio che la revisione prezzi, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 opera solo se prevista dai documenti di gara e la mancata previsione della stessa, al pari della mancata previsione del compenso revisionale, è pienamente conforme al diritto europeo. Infine, la disciplina delle riserve non è applicabile all’ipotesi della revisione dei prezzi, in ragione della diversa natura dei due istituti. TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 luglio 2022, n. 9338 – REVOCA PROCEDURA La determinazione di revoca intervenuta in una fase non avanzata della procedura (nella specie, non erano ancora state aperte le offerte tecniche) non fa emergere consolidate posizioni di maturato affidamento circa il conseguimento della concessione in capo ai partecipanti alla selezione. Ne consegue che,fino all’aggiudicazione definitiva, i meri partecipanti alla procedura vantano soltanto una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, non essendo prospettabile alcun loro affidamento qualificato e di conseguenza alcun indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990 in loro favore. TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 luglio 2022, n. 9319 – INTERESSI DI MORA – COMPENSO REVISIONALE Gli interessi di mora sul compenso revisionale decorrono dalla determinazione amministrativa sulla spettanza del predetto compenso. Deve inoltre escludersi che, prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale, possa trovare applicazione l’interesse legale di mora stabilito per le transazioni commerciali dal d.lgs. 231/2002. TAR Lombardia, Milano, sez. IV 6 luglio 2022 n. 1600 – DIVIETO DI COMMISTIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA Il divieto di commistione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica costituisce espressione del principio di segretezza dell’offerta economicaed è posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti: la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della commissione aggiudicatrice può, invero, essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell’organo deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa. Di conseguenza, nessun elemento economico deve essere reso noto alla commissione stessa prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull’offerta tecnica. Il divieto di commistione va inoltre apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta. TAR Lazio, Roma, sez. I, 5 luglio 2022, n. 9140 – REVISIONE PREZZI – PROROGA DEL CONTRATTO La revisione del prezzo si applica solo alle proroghe contrattualie non agli atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario. TAR Lazio, sez. I-bis, 28 giugno 2022, n. 8828 – REVISIONE PREZZI L’inserimento nel contratto d’appalto di una apposita clausola di revisione periodica dei prezzi non comporta il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma determina soltanto il dovere dell’amministrazione a procedere, su istanza di parte, all’attivazione del relativo procedimento di verifica dei presupposti di legge. La situazione soggettiva azionata è infatti di interesse legittimo, in quanto volta ad ottenere l’esercizio di un potere amministrativo in senso favorevole all’impresa ricorrente che non vanta, viceversa, un diritto soggettivo perfetto ad una prestazione patrimoniale già spettante. TAR Veneto, sez. II, 21 giugno 2022, n. 1065 – ACCESSO AGLI ATTI È illegittimo il diniego diaccesso, richiesto dal secondo classificato alla procedura di gara, al DGUE, alle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà inerenti alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché alla documentazione sulle verifiche dei requisiti effettuate dopo l’aggiudicazione in vista della stipula del contratto. Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autrice, il sito e la data di pubblicazione.