Rassegna

19/9/2022 posted by Avv. Beatrice Armeli

TAR Campania, Napoli, sez. III, 15 settembre 2022, n. 5734 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, fa sì cheuna mera “proposta di aggiudicazione” divenga efficace laddove nel termine previsto per legge l’amministrazione non abbia fatto uso dei poteri di verifica che il Codice le attribuisce; e questo a prescindere dall’esistenza di un provvedimento espresso emesso dalla stazione appaltante, la cui pretesa obbligatorietà contrasterebbe con la ratio stessa dell’art. 33 e con il meccanismo di controllo in capo alla stazione appaltante, che poi tende a coincidere sia con l’obbligo dell’aggiudicataria di tenere ferma l’offerta, sia con un elementare principio di certezza giuridica nel campo delle procedure di contrattualistica pubblica. Infatti il comma 7 dell’art. 32 del Codice stabilisce che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” e il comma 8 consente “l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti” una volta “divenuta efficace l’aggiudicazione”, questo al fine di fissare anche il termine a quo per la stipula del contratto.

TAR Palermo, sez. III, ord., 12 settembre 2022, n. 2553 – CONTROVERSIE RIGUARDANTI IL PNRR – RITO ABBREVIATO

I ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR non rientrano nel novero di quelle soggette a rito abbreviato ai sensi dell’art. 119, c.p.a., ciò in quanto l’art. 12-bis, comma 5, del d.l. n. 68/2022 (nel prevedere che “ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”) ha operato un rinvio parziale alla disciplina del rito speciale per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 119 c.p.a., richiamando solamente i commi 2 (relativo al dimezzamento dei termini processuali) e 9 (relativo al deposito della sentenza), né ha espressamente ampliato l’elenco delle materie soggette a rito abbreviato di cui al primo comma dell’art. 119 c.p.a.Pertanto, la competenza funzionale inderogabile, prevista dall’art. 14, comma 3, c.p.a. per i giudizi di cui all’art. 119, non comprende le controversie riguardanti le procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, per le quali continuano pertanto ad applicarsi gli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale dettati dall’art. 13, c.p.a.

TAR Lombardia, Milano, sez. I, 12 settembre 2022, n. 1987 – RISARCIMENTO DEL DANNO

La mancata proposizione della domanda cautelare rileva ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni per equivalente monetario. Infatti, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., il giudice può valutare tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, escludere il risarcimento dei danni che si sarebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.

Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2022 n. 7882 – INADEGUATEZZA DEL PROGETTO RISPETTO AI REQUISITI MINIMI – CAUSA ESCLUSIONE

Il Collegio, richiamando la propria giurisprudenza (v. Cons. Stato, sez. III, 19 agosto 2020, n. 5144), ricorda chei requisiti minimi delle prestazioni previste dalla legge di gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5260). È principio pacifico, invero, che le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. III , 26 febbraio 2019 , n. 1333; Id., 26 aprile 2017, n. 1926). Ciò si giustifica in quanto nelle gare pubbliche le offerte tecniche devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare alla pubblica amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri e obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara. Dunque, nemmeno è possibile ovviare alle carenze strutturali dell’offerta tecnica ricorrendo a un approfondimento istruttorio, dal momento che le lacune riflettono una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto (Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2019, n. 1030).

TAR Lazio, sez. I-quater, 8 settembre 2022, n. 11699 – ANNOTAZIONE CASELLARIO ANAC

Ricorda il TAR chel’annotazione dell’ANAC nella sezione “B”, a seguito della sospensione dell’efficacia del provvedimento oggetto di annotazione dopo la pronuncia cautelare, deve essere rimossa temporaneamente (con iscrizione nella sezione “C” del Casellario, fino alla decisione di merito), e non deve essere oggetto di ulteriore integrazione.

Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2022 n. 7795 – CAUSE DI ESCLUSIONE – SOCIO UNICO PERSONA GIURIDICA

È orientamento consolidato, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, quello per cuila disposizione dell’art. 80, comma 3, d. lgs. 50/2016 non è riferita o riferibile al socio unico persona giuridica, in ragione della lettera della disposizione, da intendersi di stretta interpretazione. In coerenza con il principio di tassatività delle cause di esclusione e con l’inequivoca portata della disposizione dell’art. 80, va, per tal via, ribadito che, qualora il socio non rientri nell’ambito soggettivo individuato dal terzo comma dell’art. 80, non è obbligato a rendere alcuna dichiarazione neppure ai fini di cui al comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016, “dovendosi ritenere che la presenza di eventuali ‘gravi illeciti professionali’ possa assumere rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara solamente quando gli stessi siano riferiti direttamente all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del medesimo decreto” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2019, n. 2279).

Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2022, n. 7709 – PRECEDENTE RISOLUZIONE NEGOZIALE – OBBLIGHI DICHIARATIVI

Nel perimetro degli obblighi dichiarativi rientra anche una precedente risoluzione consensuale intervenuta con altra stazione appaltante in fase di esecuzione di una procedura di gara quante volte la stessa sia dipesa da una condotta astrattamente idonea a fare dubitare dell’integrità ed affidabilità dell’operatore economico in vista dell’affidamento dell’appalto. Lo scioglimento dal contratto è frutto di un accordo -e non di un provvedimento unilaterale dell’amministrazione- ma potrebbe essere pur sempre dovuto ad un precedente inadempimento dell’appaltatore; tale inadempimento costituisce pregressa vicenda professionale della quale la stazione appaltante deve essere edotta poiché suscettibile di far dubitare dell’affidabilità ed integrità del concorrente.

Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2022, n. 7729 – OMESSA DICHIARAZIONE – GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

È noto che sussiste unadichiarazione omessa quando l’operatore economico concorrente non evidenzi condotte pregresse rientranti nell’ambito dei “gravi illeciti professionali”; concreta, invece, una dichiarazione reticente allorché le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per potere compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente; ricorre, infine, una dichiarazione falsa allorché sia fornita una rilevante circostanza di fatto difforme dalla realtà effettuale (cfr. anche Cons., Stato, sez. V, 31 marzo 2021, n 2708).

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