Rassegna

3/10/2022 posted by Avv. Beatrice Armeli

Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2022 n. 8337 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA – ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

La fissazione dei criteri di valutazione delle offerte e dell’attribuzione dei punteggi rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà(ex multis: Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2021, n. 8286; Id., 26 marzo 2020, n. 2094; Id., 18 marzo 2019, n. 1736). Il Collegio spiega in particolare come principio sia diretta conseguenza delle previsioni dell’art. 95, commi 1 e 6, del d.lgs. 50/2016, che, pur precisando che non è conferito alla stazione appaltante “un potere di scelta illimitata dell’offerta”, ne limitano la discrezionalità richiedendo soltanto che i criteri di aggiudicazione siano “pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto” e che i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa siano oggettivi e, a loro volta, connessi all’oggetto dell’appalto. Ne consegue altresì che il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione e le censure che riguardano il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano l’esercizio di un sindacato giurisdizionale sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (cfr. anche: Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572).

TAR Sicilia, sez. IV, 24 settembre 2022, n. 2525 – REQUISITI ESSENZIALI – CAUSE ESCLUSIONE

Anche in mancanza di un’espressa clausola di esclusione che disponga in tal senso,l’operatore economico che non attesti, in sede di offerta tecnica, il possesso di uno dei requisiti minimi ed essenziali richiesti dalla lex specialis deve essere estromesso dalla gara.

TAR Toscana, sez. I, 22 settembre 2022, n. 1017 – MANCATO VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nel caso in cui lalex specialis non preveda espressamente, tra le cause di esclusione della procedura, l’omesso versamento del contributo ANAC di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, la stazione appaltante non può disporre l’automatica esclusione dalla procedura del concorrente che sia incorso in tale violazione, ma è obbligata a ricorrere al soccorso istruttorio.

Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2022 n. 8123 – SOLUZIONI MIGLIORATIVE – VARIANTI

Secondo l’indirizzo ampiamente condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,le soluzioni migliorative si differenziano dalla varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla p.a., pur tuttavia consentito.

TAR Lazio Roma, sez. III-quater, 20 settembre 2022 n. 11949 – SUBENTRO NEL CONTRATTO

Il concetto di “subentro nel contratto, più che implicare unicamente un subingresso nella prosecuzione residuale della prestazione già avviata con altro contraente,configura, invece, l’ipotesi in cui, in alternativa al rinnovo della gara, è possibile consolidare la procedura di gara, prevedendo a favore del nuovo aggiudicatario l’esecuzione integrale del contratto. In altri termini, ritiene il Collegio che l’esatta interpretazione dell’art. 122 c.p.a., comporti la possibilità, per il ricorrente vincitore, di subentrare, ex ante, nel contratto, cioè di sostituirsi all’originario vincitore della gara nella posizione di parte contraente con la stazione appaltante per l’esecuzione della prestazione indicata nell’offerta sin dall’inizio e non solo per la parte residua.

TAR Lazio, Roma, sez. III, 16 settembre 2022, n. 11896 – ACCESSO AGLI ATTI

La valutazione in ordine alla “stretta indispensabilità” della specifica documentazione di gara oggetto dell’istanza ostensiva non deve necessariamente essere limitata alla verifica dell’instaurazione di un giudizio avverso gli atti di gara, mava svolta in concreto alla luce delle “deduzioni difensive potenzialmente esplicabili” da parte del ricorrente che ha richiesto l’accesso.