17/10/2022 posted by Avv. Beatrice Armeli
TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 10 ottobre 2022, n. 2214 – GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE È irrilevante, ai fini della sussistenza di un grave illecito professionale, una nota di tenore contrastante rispetto ai certificati di regolare esecuzione rilasciati dal RUP, emessa da funzionari non aventi titoloa pronunciarsi in ordine alla regolarità dell’esecuzione dell’appalto. TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 10 ottobre 2022 n. 12818 – CAUSE ESCLUSIONE – REGOLARITÀFISCALE – CONCORDATO PREVENTIVO La lettera dell’art. 80, quarto comma, del d.lgs. 50/2016 e il principio delfavor admissionis inducono ad una lettura del dato normativo che qualifichi l’impegno vincolante del concorrente al pagamento non necessariamente in termini di accordo bilaterale, ben potendo assumere pari efficacia anche una promessa unilaterale, per cui la proposta di transazione depositata in sede di concordato preventivo dalla società ricorrente, presenta rispetto all’interlocutore pubblico un’adeguata connotazione di serietà dell’impegno a pagare il debito. L’art. 80, infatti, richiede la totale estinzione del debito. TRGA Trentino Alto-Adige, Trento, 7 ottobre 2022 n. 166 – SOCCORSO ISTRUTTORIO – SOCCORSO PROCEDIMENTALE L’istituto del soccorso istruttorio è limitato agli elementi non riguardanti l’offerta tecnica ed economica, potendo altrimenti determinarsi una violazione del principio dellapar condicio. Del resto, il soccorso istruttorio ha la finalità di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Pertanto, è illegittima un’integrazione disposta dalla commissione di gara che rilevi una carenza nella relazione tecnica. Parimenti, non è invocabile neppure il c.d. “soccorso procedimentale” -rimedio distinto dall’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici- il quale assolve alla differente funzione di risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica, e ciò tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente, a condizione peraltro che tali chiarimenti non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone eventuali ambiguità. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 3 ottobre 2022, n. 2173 – PRECEDENTE RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO – CAUSE ESCLUSIONE In presenza di una precedente risoluzione per inadempimento, non è configurabile una fattispecie di esclusione automatica dalla gara. Il comma 5 lettera c-ter) dell’art. 80 del Codice rimette infatti espressamente allo scrutinio discrezionale della stazione appaltante la valutazione circa le ripercussioni delle pregresse vicende contrattuali che hanno riguardato l’impresa, ciò ai fini dell’affidabilità attuale della stessa. TAR Toscana, Firenze, sez. I, 28 settembre 2022 n. 1095 – MODIFICHE CONTRATTUALI Pur dopo l’aggiudicazione,non è preclusa in assoluto la possibilità di introdurre talune modifiche ai contenuti del rapporto contrattuale, quando queste ultime non abbiano l’effetto di estendere l’appalto in modo considerevole o di alterare l’equilibrio economico contrattuale in favore dell’aggiudicatario o, ancora, di rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto. TAR Lazio, Roma, sez. II, 23 settembre 2022, n. 12073 – ANNULLAMENTO D’UFFICIO DELL’AGGIUDICAZIONE – EFFICACIA DEL CONTRATTO In una controversia relativa alla legittimità di un provvedimento diannullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, adottato dalla stazione appaltante dopo la stipula del contratto, il TAR ha affermato che tale ipotesi postula, sul piano logico, prima ancora che giuridico, la perdurante efficacia del contratto. Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2022, n. 8330 – RISARCIMENTO DEL DANNO In difetto di puntuale dimostrazione, anche a mezzo di idonei indici presuntivi, non può essere risarcito il “danno curriculare”. Invece,il danno da lucro cessante va liquidato in una somma pari alla differenza tra il prezzo offerto in sede di formulazione della proposta negoziale, calcolato sulla base del ribasso percentuale formulato, ed i costi potenziali per l’esecuzione del contratto, quali risultanti dalla medesima offerta. Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2022, n. 8326 – RELAZIONE TECNICA – CAUSE ESCLUSIONE Il Consiglio di Stato ha richiamato la costante giurisprudenza secondo la quale nell’ambito di una procedura ad evidenzapubblica la prescrizione inerente al numero massimo di pagine della relazione tecnica allegata all’offerta, oltre a poter dar luogo ad esclusione dell’offerente solo se espressamente previsto dalla lex specialis, richiede, negli altri casi, un’apposita prova sull’effettiva rilevanza a fini valutativi e cioè sul vantaggio conseguito da un concorrente in danno degli altri per effetto dell’eccedenza dimensionale dell’offerta. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 22 settembre 2022, n. 956 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) – OMESSO PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC L’obbligo di indicazione del codice identificativo di gara (CIG) attienenon alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto, essendo la stessa essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto inferibile dall’art. 3, comma 5, della l. 136/2010. Il Collegio ha inoltre affermato che l’omesso pagamento del contributo ANAC non può essere considerato causa di inammissibilità delle offerte o di loro esclusione, ciò tanto più qualora l’omessa indicazione del CIG nel bando non abbia posto i concorrenti in condizione di versare il contributo. Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autrice, il sito e la data di pubblicazione.