Reg. (UE) 2022/1031: strumento per gli appalti internazionali

11/7/2022 posted by Avv. Beatrice Armeli

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 173/1 del 30 giugno scorso ilRegolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 “relativo all’accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell’Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull’accesso di operatori economici, beni e servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali — IPI).

Il Regolamento si applica alle procedure di appalto pubblico rientranti nell’ambito di applicazione delle seguenti direttive:

  • Direttiva 2014/23/UE;
  • Direttiva 2014/24/UE;
  • Direttiva 2014/25/UE.

Trattasi di un Regolamento che stabiliscemisure relative ai cc.dd. “appalti non contemplati”, ossia a procedure di appalto pubblico per beni, servizi o concessioni rispetto a cui l’Unione non ha assunto impegni in materia di accesso al mercatonell’ambito di un accordo internazionale su appalti pubblici o concessioni. Queste misure sono in particolare destinate a migliorare l’accesso di operatori economici, beni e servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi. 

Il Regolamento fissa inoltre procedure che permettono alla Commissione di condurre indagini su presunte misure o pratiche di paesi terzi nei confronti degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell’Unione e di avviare consultazioni con i paesi terzi in questione, prevedendo la possibilità per la Commissione di imporre “misure IPI”, in relazione a tali pratiche dei paesi terzi, per limitare l’accesso degli operatori economici, dei beni o dei servizi di paesi stranieri alle procedure di appalto pubblico dell’Unione.La “misura IPI” è infatti una misura adottata dalla Commissione, ai sensi del presente Regolamento, che limita l’accesso di operatori economici, beni o servizi provenienti da paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni dell’Unione nel settore degli appalti non contemplati. La misura IPI si applica comunque solo alle procedure di appalto pubblico con un valore stimato superiore alla soglia che la Commissione determina alla luce dei risultati dell’indagine e delle consultazioni, nonché tenendo conto di particolari criteri espressamente stabiliti. Il valore stimato dovrebbe essere pari o superiore a 15 milioni di euro al netto dell’IVA per lavori e concessioni e a 5 milioni di euro al netto dell’IVA per beni e servizi. In particolare, la Commissione può decidere, di limitare l’accesso di operatori economici, beni o servizi di un paese terzo alle procedure di appalto pubblico, richiedendo alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di:

  1. imporre un adeguamento del punteggio alle offerte presentate dagli operatori economici originari di tale paese terzo(solo ai fini della valutazione e della classifica delle offerte; tale misura non influisce sul prezzo da pagare nell’ambito dell’appalto da concludere con l’aggiudicatario); 
  2. o escludere le offerte presentate dagli operatori economici originari di detto paese.

Qualora la Commissione ritenga che il paese terzo adotti misure correttive soddisfacenti per eliminare o correggere le restrizioni all’accesso di operatori economici, beni o servizi dell’Unione al mercato degli appalti pubblici o delle concessioni di tale paese terzo, migliorando in tal modo tale accesso, o qualora il paese terzo assuma impegni intesi a porre fine alla misura o pratica in questione,la Commissione può revocare la misura IPI o sospenderne l’applicazione.Una misura IPI scade cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Essa può essere prorogata per una durata di cinque anni.

In ogni caso,le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere, in via eccezionale, di non applicare alla procedura di appalto pubblico una misura IPI se:

  1. solo offerte di operatori economici originari di un paese terzo soggetto a una misura IPI soddisfano i requisiti di gara;
  2. o la decisione di non applicare la misura IPI è giustificata da motivi imperativi di interesse generale quali la salute pubblica o la tutela dell’ambiente.

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