Salute e sicurezza nei cantieri al tempo della pandemia

13/9/2021 posted by Avv. Beatrice Armeli

Contenimento del Covid-19 nei cantieri. Al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19, si è imposta l’adozione di particolari misure di prevenzione, da applicarsi, oltre che nei luoghi di lavoro in generale, anche specificatamente nei cantieri, andandosi così, in un qual modo, ad integrare le regole volte alla gestione della sicurezza per tale ambiente di lavoro, come raccolte nel Testo Unico e nei relativi Allegati.

Il Protocollo condiviso. Il 14 marzo 2020 è stato quindi firmato, da Governo e parti sociali, il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020 e successivamente aggiornato, in data 6 aprile 2021, tenendo conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, e in particolare dal DPCM del 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute.

Già, comunque, con il DPCM del 26 aprile 2020, che ha consentito la riapertura dei cantieri, si sono definite le modalità da attuarsi nell’ambito della ripresa delle lavorazioni. Nel dettaglio, è nell’Allegato 7 del predetto DPCM che si ritrova la prima regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, oggetto di apposito Protocollo, anch’esso condiviso tra Governo, rappresentanze delle imprese e sindacati, le cui disposizioni rappresentano una “specificazione di settore” rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 2020 relativo agli ambienti di lavoro.

L’Allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020 è divenuto poi Allegato 13 nel DPCM del 17 maggio 2020. È dunque a quest’ultimo che, a tutt’oggi, occorre riferirsi per indagare quali misure anti-contagio siano state previste, con “la logica della precauzione” e in attuazione delle prescrizioni del legislatore e delle indicazioni dell’Autorità sanitaria, per gestire la sicurezza nei cantieri al tempo della pandemia, indirizzandosi le stesse “ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere”. In sostanza, le previsioni contenute nel Protocollo -che, in quanto inglobato in un allegato del decreto del Presidente del Consiglio, assurge a rango di fonte secondaria- si indirizzano a committente, direttore dei lavori, CSE, oltre che datore di lavoro, preposto e lavoratori di tutte le imprese operanti in cantiere.

Le linee di indirizzo. Utili, peraltro, nel dare compiuta operatività alle previsioni del Protocollo sono le linee di indirizzoelaborate in seno a diversi stakeholder coinvolti. Ne sono esempio:

  • le Procedure attuative del Protocollo delineate dalla CNCPT (Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro);
  • le Integrazioni proposte dall’OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica) per la c.d. “fase 2” e la gestione della sicurezza nei cantieri;
  • le Linee di indirizzo, recanti indicazioni operative per i cantieri di opere pubbliche, sviluppate nell’ambito di ITACA (Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, quale organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di contratti pubblici).

I “nuovi” compiti del CSE. È naturale che, in tale contesto, diversi interventi siano stati previsti a carico del CSE. Senonché alcuni di essi -perlomeno secondo quanto è dato leggere nel Protocollo di cui al menzionato Allegato 13- sono parsi, in primis agli stessi operatori del settore, come incombenze non ben definite e finanche eccessive rispetto alla posizione di garanzia ricoperta dalla figura in questione, preordinata -come spiegato nella pregressa trattazione- a svolgere una funzione di “alta vigilanza”. Da qui, allora, la tanto in voga “soft law”, nata -in detto contesto- da un’interpretazione “bottom-up” di quelle prescrizioni convogliate nel rango secondario delle fonti del diritto, pare più che altro offrire una lettura delle prescrizioni stesse legislativamente orientata, così da rendere i “nuovi” compiti attribuiti al CSE maggiormente conformi al ruolo per esso disegnato dal d.lgs. 81/2008.

Un approfondimento sul tema sarà di prossima pubblicazione.

 

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