Servizi ambientali: quando l'iscrizione nella white-list?

13/6/2022 posted by Avv. Beatrice Armeli

Il dubbio si insinua soprattutto nell’ufficio gare delle società operanti in diversi settori dell’ingegneria idraulica e ambientale, afferenti ad impianti di depurazione e trattamento delle acque reflue, a fronte di richieste della committenza di rendere dichiarazioni circa la tenuta all’iscrizione alle cc.dd.white-list. 

Come noto, ai sensi dell’art. 1, comma 52, della l. 190/2012 e secondo quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2016 e dal DPCM 18 aprile 2013 -aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016-l’iscrizione alla white-list è un requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare e l’affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come a maggior rischio di infiltrazione mafiosa. L’art. 4-bis della l. 40/2020 (di conversione del d.l. 23/2020), ha modificato l’elenco delle attività soggette a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa mediante, inter alia, l’introduzione della nuova categoria dei “servizi ambientali” di cui alla lett. i-quater).

Nel nostro ordinamento, tuttavia, è assente una definizione di “servizi ambientali”. Tanto è rilevato dalla stessa ANAC, la quale osserva che, nel tentativo di delineare i contorni della categoria, potrebbe ritenersi che sotto l’espressione “servizi ambientali” vadano ricompresi tutti i servizi previsti e disciplinati dal d.lgs. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente). Così facendo, tuttavia, secondo l’Autorità, non solo si giungerebbe ad una nozione indefinita nel suo perimetro applicativo -atteso che anche nel Codice dell’Ambiente i vari servizi non sono racchiusi all’interno di un’unica norma, ma previsti in diversi capi, titoli, sezioni, con conseguente difficoltà da parte degli operatori del settore di stabilire se una data attività rientri o meno nei servizi ambientali e, quindi, sia o meno soggetto all’obbligo di iscrizione nellewhite-list- ma si finirebbe con l’affermare che qualsiasi servizio connesso alla tutela dell’ambiente è soggetto a tentativo di infiltrazione mafiosa, con evidente allargamento a dismisura delle maglie della suddetta lett. i-quater). 

Pertanto, nellaDelibera ANAC, 16 dicembre 2020, n. 1113, si legge che la soluzione che appare maggiormente compatibile con la (seppur poco chiara) lettera normativa è quella di ritenere che il legislatore abbia voluto ricomprendere tra le attività soggette ad iscrizione nelle white-list i soli servizi ambientali espressamente menzionati. Infatti, se la volontà del legislatore fosse stata quella di assoggettare all’obbligo di iscrizione tutti i servizi ambientali, la successiva elencazione di una serie di servizi, che sono in re ipsa connessi alla tutela dell’ambiente, oltre che espressamente contemplati nel d.lgs. 152/2006, risulterebbe superflua e ridondante. 

Dunque, la lett. i-quater) dell’art. 1, comma 53, della l. 190/2012 non può che essere interpretata nel senso che tra i servizi ambientali maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa rientrano: le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ovvero quelle attività individuate dai Codici Ateco 38 (Raccolta dei rifiuti) e 39 (Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti).

Diversamente,l’attività di trattamento delle acque reflue, scorporata e distinta la prestazione di traporto dei fanghi, e, più in generale, la gestione degli impianti di depurazione non risulta riconducibile a nessuno dei servizi contemplati dalla lett. i-quater). In particolare, precisa l’ANAC, fermo restando che il compito della stazione appaltante, in sede di redazione del bando di gara, è quello di verificare se taluna delle attività ricomprese nell’oggetto dell’appalto siano effettivamente riconducibili al novero di quelle soggette ad obbligo di iscrizione nelle white-list, è escluso che le suddette attività si traducano in servizi di raccolta, trasporto, trattamento o smaltimento di rifiuti, non rientrando neppure tra quelle di risanamento, bonifica o altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti: una conferma in tal senso può essere tratta dall’espressa esclusione dell’attività di trattamento delle acque da quelle riconducibili al Codice Ateco 39 e la loro inclusione tra quelle di cui al Codice Ateco 37 (Raccolta e depurazione delle acque di scarico).

In conclusione,se l’oggetto sociale, come da statuto, non contempla alcuna delle attività espressamente menzionate dalla norma, il solo svolgere servizi afferenti alla materia ambientale non implica in alcun modo l’obbligo di iscrizione alla white-list.

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