22/11/2021 posted by Avv. Beatrice Armeli
Premessa. Già nella vigenza del D.P.R. n. 554 del 1999, l’Autorità, anche sulla base di una precedente giurisprudenza, aveva chiarito che “tutte le attività di progettazione di opere pubbliche, preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché l’attività di direzione lavori e quelle di tipo accessorio, sono pienamente utilizzabili ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa […] in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare: si deve infatti considerare che la logica sottesa […] è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati, e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare” (cfr. AVCP, determinazione 27 luglio 2010 n. 5; Id., parere 12 aprile 2011 n. 73; Id., parere 19 luglio 2012 n. 112; in giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2006, n. 2464). Il carattere omogeneo dei servizi tecnici. Pertanto, può dirsi che, in materia di affidamento di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, il legislatore, in considerazione del carattere essenzialmente omogeneo di tali servizi (progettazione e altri servizi tecnici connessi alla progettazione, nonché attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione), ogniqualvolta ha dettato la disciplina di riferimento lo ha fatto in maniera unitaria, riferendosi ai servizi in modo onnicomprensivo (AVCP, deliberazione 10 ottobre 2006, n. 74). Così, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, i requisiti possono essere dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori (AVCP, parere precontenzioso 21 aprile 2011, n. 73; cfr. anche le Linee guida ANAC, n. 1, § 2.2.2.4, p. 15). Parimenti, si è esclusa la possibilità di presentare tutti i servizi in cui si è svolto sia la direzione lavori che il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, considerando due volte l’importo di ciascun servizio, una volta come servizio di direzione lavori ed una come servizio di coordinamento per la sicurezza, come se fossero due servizi separati e non uno unico (AVCP, parere precontenzioso 21 settembre 2011, n. 167). In conclusione, dunque, lo svolgimento di servizi di DL e/o CSE, ai fini della spendita dell’esperienza pregressa per il possesso dei requisiti, deve intendersi quale unica attività. Svolgimento del servizio in raggruppamento temporaneo. Occorre a riguardo precisare che, poiché nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti (art. 48, comma 4, Codice e già art. 37, comma 4, d.lgs. 163/2006), il Consiglio di Stato (sez. IV, 22 novembre 2016, n. 4889; sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6243): Anche le Linee guida ANAC, n. 1 (v. § 2.2.3.3, p. 16) chiariscono inequivocabilmente, proprio con riguardo alla disciplina dei raggruppamenti temporanei, che “la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all’importo totale”. Già la prassi è stata del resto costante nell’affermare che “la possibilità di valutare le pregresse esperienze dei concorrenti, in sede di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, incontra […] il limite del peso concretamente attribuibile in termini di punteggio a tali elementi: l’apprezzamento del merito tecnico deducibile dai curricula dei professionisti riuniti è soltanto uno degli elementi valutabili e non può assumere un rilievo eccessivo” (cfr. in tal senso AVCP, parere 13 maggio 2010 n. 97; in giurisprudenza: Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2009, n. 6002; Id., sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5626; Id., sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2770). In sintesi. Deve pertanto concludersi che, qualora il servizio di DL e CSE sia stato affidato in un precedente appalto a un raggruppamento temporaneo, l’operatore economico, che ne sia stato componente, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione a una nuova gara, può spendere la pregressa attività affidata all’RTP (unitariamente intesa nel suo complesso) solo pro quota, ovverosia per quella percentuale per la quale aveva preso parte al raggruppamento. Osservazioni ulteriori. Da ultimo si aggiunge che l’Autorità ha precisato che: Conclusione. Non può quindi escludersi, in quanto legittima, una previsione contenuta nella lex specialis che introduca un meccanismo di ponderazione dei requisiti di capacità tecnica che tenga conto, non solo se il pregresso servizio di DL e CSE sia stato prestato dall’operatore economico singolarmente o in RTP, ma altresì, in quest’ultimo caso, dei servizi effettivamente resi all’interno del precedente RTP. Sembra pertanto che il bilanciamento in merito all’attività concretamente prestata in un precedente RTP, ai fini della spendita della pregressa esperienza per la dimostrazione del possesso dei requisiti, spetti esclusivamente in capo alla stazione appaltante, la quale può (ma non necessariamente deve) effettuare detto bilanciamento, mediante l’introduzione di un coefficiente correttivo della ponderazione. In assenza dunque di specifiche indicazioni nel bando di gara, l’operatore che sia stato partecipe di un RTP affidatario di servizi di DL e CSE, ai fini della spendita della pregressa esperienza per la dimostrazione del possesso dei requisiti, può dichiarare lo svolgimento di detti servizi, intesi come unica attività, per la quota parte per la quale ha partecipato all’RTP. Ultimi arresti giurisprudenziali. Anche con recenti pronunce, sul tema la giurisprudenza ha inteso ribadire il consolidato principio per cui i servizi di ingegneria svolti in raggruppamento sono idonei ad attestare l’esperienza pregressa e la capacità tecnica di ciascun professionista solo limitatamente all’attività da questi effettivamente svolta, in quanto solo la predetta attività risulta in grado di arricchire di contenuto concreto l’esperienza documentata nel proprio curriculum (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2019, n. 4787). D’altra parte, è evidente che, quando più di professionisti concorrono nello svolgimento di un incarico unitario, ciascuno svolge un ruolo specifico in relazione alle sue particolari competenze, per cui solo una parte del servizio può essere a lui unicamente riferibile. Se, poi, si tratta di servizi omogenei, l’imputazione non può che avvenire pro quota, ed eventualmente in parti uguali, ove non diversamente previsto. E, a tal fine, peraltro, le modalità della liquidazione del compenso, non possono avere rilievo, in quanto inerenti i rapporti esterni al raggruppamento (Cons. Stato, sez. V, 10 dicembre 2020, n.7911). Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autrice, il sito e la data di pubblicazione.